Cassazione Penale, Sentenza n. 5173/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha disposto il trattenimento di un DVD inviato al detenuto in regime 41-bis. Il DVD conteneva una registrazione audio-video raffigurante anche persone non identificate, targhe di autoveicoli e esterni di abitazioni. Il ricorrente ha sostenuto che le stesse immagini erano già presenti in atti del processo (consulenza tecnica su CD) consegnatigli e che il DVD era stato comunque visionato in dibattimento; quindi il trattenimento sarebbe basato su mere congetture e ingiustificato.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittimo il trattenimento del DVD operato dalla Corte d'appello, poiché il filmato conteneva elementi dai quali il detenuto poteva ricavare informazioni utili alle attività delittuose o alle dinamiche interne della consorteria, con conseguente rischio per l'ordine e la sicurezza. La motivazione del provvedimento è stata considerata adeguata benché sintetica. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 18-ter Ordinamento penitenziario
il primo comma stabilisce che i provvedimenti indicati nei commi successivi possono essere adottati esclusivamente per "esigenze attinenti alle indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto"
Autorizza il trattenimento di corrispondenza/supporti quando vi siano concrete esigenze investigative o di prevenzione o ragioni di sicurezza dell'istituto; l'adozione richiede motivazione giudiziale che può essere sintetica ma basata su elementi concreti che giustifichino il dubbio sul contenuto effettivo del supporto
art. 41-bis Ordinamento penitenziario
Contesto normativo che giustifica misure più rigorose di controllo e limitazione per detenuti in regime speciale; legittima maggior attenzione a materiale che possa favorire attività delittuose
DPR 30 giugno 2000, n. 230 art. 38, comma 7
Norma regolamentare richiamata per le disposizioni attuative relative a trasmissione e trattenimento di supporti informatici nella corrispondenza dei detenuti
art. 15 Costituzione
Richiama la riserva di legge rafforzata per le limitazioni di diritti fondamentali, imponendo che le restrizioni siano previste dalla legge e soggette a garanzia giurisdizionale
Modifica normativa dell'art. 18-ter; rilevante per l'attuale quadro regolatorio delle limitazioni alla corrispondenza dei detenuti
Massime di principio
- Il trattenimento di materiale inviato a detenuti in regime speciale è legittimo se la decisione è motivata su elementi concreti che rendono ragionevole il timore che il contenuto possa favorire attività delittuose o compromettere la sicurezza.
- La motivazione del provvedimento può essere sintetica ma deve rendere comprensibile il percorso logico del giudice; non è necessario che ricostruisca in dettaglio tutte le circostanze quando risulti chiaro il nesso tra contenuto e rischio.
- La presenza di immagini o informazioni simili in altri atti processuali non esclude automaticamente il potere di trattenimento se quelle informazioni non sono state acquisite agli stessi fini o non sono utilizzabili per la decisione; conta ciò che è effettivamente rilevabile e disponibile al detenuto.
- Il sindacato di legittimità sul trattenimento è limitato: la Corte valuta se la motivazione poggi su elementi concreti e ragionevoli e non si sostituisce al giudice del merito nell'accertamento dei fatti.
- Chi impugna deve fornire elementi di fatto concreti per dimostrare la carenza motivazionale o l'illogicità; meri rilievi assertivi e generici sono in genere insufficienti e possono portare all'inammissibilità del ricorso.
- In presenza di limitazioni di diritti fondamentali (art.15 Cost.) l'autorità deve bilanciare la tutela della sicurezza con le garanzie processuali: le misure restrittive richiedono sempre provvedimenti giudiziari motivati.
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