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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10717/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato l'opposizione avverso il diniego di applicazione, a suo favore, del beneficio dell'indulto (L. 241/2006) in relazione alla condanna per omicidio e detenzione armi. L'argomento principale è che, per il delitto di omicidio (capo L), non era mai stata formalmente contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152 (conv. L. 12/07/1991 n. 203) e, dunque, il giudice dell'esecuzione non poteva ritenere tale aggravante sussistente ai fini dell'esclusione dall'indulto; l'ordinanza impugnata aveva invece esteso l'effetto ostativo invocando la contestazione formale della circostanza per reati concorrenti (capo L1, L2) e una lettura contenutistica della sentenza di condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato il principio consolidato secondo cui il giudice dell'esecuzione non può estendere o assumere la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13/05/1991 n. 152 per reati per i quali tale circostanza non è stata formalmente contestata nel giudizio di cognizione. Ne consegue che l'ordinanza del Tribunale di Catania, nella parte in cui ha escluso l'applicabilità dell'indulto al reato di omicidio ritenendo operativa l'aggravante per effetto di contestazioni su reati concorrenti o di una interpretazione contenutistica, è stata annullata. La causa è rinviata al tribunale di Catania per nuovo esame conformemente ai principi indicati dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • Legge 31 luglio 2006, n. 241 (indulto)

    "limita l'esclusione del beneficio dell'indulto solo ai reati per i quali ricorre la circostanza aggravante, di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito"

    L'indulto non può essere escluso in via estensiva: l'impedimento riguarda solo i reati per i quali la circostanza aggravante di cui all'art. 7 è stata formalmente accertata o contestata nella sentenza di condanna.

  • Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152 (convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203), art. 7

    La circostanza aggravante prevista dall'art. 7, se formalmente contestata e accertata, ostacola la concessione dell'indulto per i reati cui si riferisce; se non è stata formalmente contestata per uno specifico reato, non può essere comunque invocata dal giudice dell'esecuzione per escludere il beneficio.

  • Codice penale, art. 416-bis

    Richiamato nel testo come riferimento alle condizioni che possono connotare reati commessi avvalendosi di modalità mafiose; la Corte sottolinea che la presenza di 416-bis non giustifica l'estensione automatica dell'aggravante di cui all'art. 7 a reati per i quali non è stata formalmente contestata.

  • Codice penale, art. 61, n. 1 (motivi abietti)

    La sentenza di merito aveva collegato la condotta a motivi abietti; tuttavia la Corte precisa che tale collegamento non può supplire alla mancanza di una formale contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7.

  • Codice di procedura penale, art. 627 (rinvio) e art. 667, co. 4 (opposizione)

    Norme procedurali che regolano il rito di rinvio e l'opposizione esperita in materia esecutiva; qui indicate come base procedurale dell'azione che ha portato al controllo della decisione del giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non può riconoscere o estendere una circostanza aggravante (art. 7 D.L. 13/05/1991 n.152) a reati per i quali essa non è stata formalmente contestata nel giudizio di cognizione; l'esclusione dell'indulto va applicata solo ai reati per i quali l'aggravante è stata accertata o qualificata formalmente.
  • Non è sufficiente, per escludere il beneficio dell'indulto, una lettura "contenutistica" o interpretativa della sentenza di condanna che ricondurrebbe reati non formalmente aggravati alle stesse finalità o alle stesse circostanze di altri reati per i quali l'aggravante è stata contestata.
  • In casi di condanne plurime in continuità, bisogna verificare reato per reato se la circostanza ostativa è stata formalmente contestata; l'eventuale assenza di tale contestazione rende possibile l'applicazione del beneficio per il singolo reato.
  • Per tutelare il diritto al beneficio, il ricorrente deve controllare il testo della sentenza di condanna per le formalità delle contestazioni; l'amministrazione o il giudice dell'esecuzione hanno l'onere di non estendere automaticamente effetti ostativi oltre quanto formalmente accertato.
  • Se il giudice dell'esecuzione applica un'interpretazione estensiva, la via di impugnazione è la cassazione per violazione di legge e vizi di motivazione, con possibilità di annullamento e rinvio per nuovo esame secondo i principi giurisprudenziali consolidati.

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