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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22147/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. I motivi riguardavano il giudizio di responsabilità, la valutazione della prova dichiarativa e la dedotta omessa considerazione di elementi favorevoli alla difesa. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure inammissibili perché, in parte, riproducevano doglianze già esaminate dai giudici di merito e miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; in parte, erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    norma incriminatrice per il reato per cui l'imputato era stato condannato in appello; il provvedimento non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a registrare la contestazione e la condanna

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già valutate dai giudici di merito, senza indicare specifici errori della motivazione impugnata.
  • Non è consentito sollecitare in sede di legittimità una nuova e diversa valutazione delle prove, quando la doglianza si risolva in una mera contrapposizione del proprio apprezzamento a quello espresso nei gradi di merito.
  • Le censure sono inammissibili quando risultano generiche e non si confrontano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause esimenti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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