Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22833/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, nel marzo 2008, di titoli obbligazionari Lehman Brothers per un importo di € 39.776,55, eseguito tramite l'intermediario bancario. L'investitore, poi deceduto, e le eredi hanno agito chiedendo la restituzione delle somme, sostenendo che l'operazione fosse nulla, annullabile o comunque risolvibile per grave inadempimento dell'intermediario. In particolare, hanno lamentato che la banca, alla luce della disciplina MiFID e del Reg. Consob n. 16190/2007, avendo rilevato la non adeguatezza dell'operazione, avrebbe dovuto astenersi dall'eseguirla; hanno inoltre dedotto la violazione degli obblighi informativi e la tardività delle difese della banca in merito alla profilatura del cliente e alla non adeguatezza dell'investimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che, nel regime del Reg. Consob n. 16190/2007, l'obbligo di astensione previsto dall'art. 39, comma 6, opera solo quando, nel servizio di consulenza o gestione di portafogli, l'intermediario non riesca a ottenere le informazioni necessarie dal cliente; non esiste invece un obbligo generale di non eseguire l'operazione solo perché essa sia giudicata non adeguata, essendo sufficiente la formulazione del giudizio di adeguatezza e la fornitura delle informazioni dovute. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la doglianza sulla pretesa tardività delle difese della banca non era decisiva e, comunque, la corte di merito aveva correttamente ritenuto che la banca avesse contestato sin dall'inizio le domande avversarie. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • artt. 1, comma 5-septies, d.lgs. 5/1998

    richiamati dai ricorrenti a sostegno dell'applicabilità della disciplina MiFID

  • artt. 39 e 40 Reg. Consob n. 16190/2007

    l'art. 39 disciplina la profilatura del cliente e, in caso di mancata acquisizione delle informazioni necessarie nel servizio di consulenza o gestione, impone l'astensione; l'art. 40 impone il giudizio di adeguatezza dell'operazione

  • art. 27 Reg. Consob n. 16190/2007

    impone all'intermediario di fornire informazioni appropriate, in forma comprensibile, sulla natura del servizio e sugli strumenti finanziari e sui rischi connessi

  • art. 42 Reg. Consob n. 16190/2007

    per gli altri servizi, prevede un giudizio di appropriatezza basato su esperienza e conoscenza del cliente

  • art. 43 Reg. Consob n. 16190/2007

    richiamato come eccezione per specifiche ipotesi di esecuzione/ricezione ordini

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato quale norma processuale asseritamente violata

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato quale norma processuale asseritamente violata in tema di contestazione e difese

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta tardività delle difese della banca

  • art. 23 d.lgs. n. 58/1998

    richiamato dai ricorrenti quale norma sugli obblighi dell'intermediario nei servizi di investimento

  • art. 13, comma

    menzionato solo nel dispositivo finale, ma il testo fornito è troncato e non consente di ricostruire integralmente il riferimento

Massime di principio

  • Nel regime MiFID, l'obbligo informativo dell'intermediario ha autonomia rispetto al giudizio di adeguatezza o appropriatezza: la segnalazione di non adeguatezza non basta da sola a esonerare la banca dal fornire al cliente informazioni specifiche sui titoli, sulla natura dell'emittente e sui rischi dell'operazione.
  • L'obbligo di astensione ex art. 39 del Reg. Consob n. 16190/2007 opera, nei servizi di consulenza o gestione di portafogli, quando l'intermediario non riesca ad acquisire dal cliente le informazioni necessarie alla profilatura; non si configura invece un divieto generale di esecuzione dell'ordine per il solo fatto che l'operazione sia stata giudicata inadeguata.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura che prospetti una tardività difensiva della controparte è inammissibile se il contenuto delle difese contestate non è decisivo rispetto alla soluzione della controversia, specie quando la questione principale sia già infondata in diritto.
  • La prova dell'adempimento degli obblighi informativi dell'intermediario non può essere desunta dalla sola sottoscrizione dell'avviso di inadeguatezza o dalla generica profilatura del cliente, ma richiede la dimostrazione positiva del comportamento diligente e delle informazioni effettivamente rese.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.