Cassazione Penale, Sentenza n. 6147/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il motivo, dichiarando fondato il ricorso, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. La decisione si fonda sulla violazione del diritto del detenuto a partecipare al processo quando la sua volontà di comparire è stata tempestivamente manifestata e non è stata espressamente rinunciata.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Nullità per error in procedendo: la Corte d'appello ha celebrato le udienze del 7/12/2021 e del 17/02/2022 in assenza dell'imputato nonostante lo stato di detenzione dell'imputato e la volontà dello stesso di partecipare fossero state comunicate dalla difesa al giudice già per l'udienza del 24/09/2021. Sebbene siano seguiti rinvii (uno disposto fuori udienza e notificato al detenuto il 21/10/2021 tramite l'ufficio matricola), la mancata traduzione del detenuto alle udienze successive ha violato il principio per cui la volontà tempestiva del detenuto di comparire vincola anche le udienze successive fissate a seguito di rinvio, salvo espressa rinuncia; ne consegue la nullità della sentenza emessa in sua assenza.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Norma citata come regola procedurale per la formulazione sintetica del motivo di ricorso; la Corte richiama il principio per cui motivi devono essere esposti nei termini strettamente necessari alla motivazione.
Riferimento alle norme penali relative al capo di imputazione (concorso e furto aggravato via internet o altra condotta prevista da 624-bis), ossia le fattispecie per cui l'imputato era stato condannato in primo grado e in appello; la decisione della Cassazione riguarda però profili processuali e non la valutazione del merito del reato.
Giurisprudenza della Cassazione citata (ex plurimis: Sez.1, n.10508/2019 Dieng; Sez.4, n.45392/2013 Caiazza)
La Corte richiama precedenti che affermano il principio per cui la volontà di comparire del detenuto, manifestata tempestivamente, si estende alle udienze successive fissate a seguito di rinvio e che la mancata traduzione del detenuto in tali udienze, in assenza di rinuncia, comporta la nullità della sentenza pronunciata in sua assenza.
Massime di principio
- La manifestazione tempestiva della volontà di un detenuto di partecipare all'udienza vincola non solo l'udienza per la quale è stata espressa, ma anche le udienze successive fissate a seguito di rinvio, salvo espressa rinuncia.
- Se il detenuto ha manifestato il desiderio di partecipare e non è stato tradotto in udienza, la sentenza pronunciata in sua assenza è viziata da nullità per error in procedendo.
- La mera notifica del rinvio all'ufficio matricola o al detenuto non sostituisce la necessità della traduzione in udienza quando sussiste la volontà di comparire; il giudice deve adottare misure concrete per assicurare la presenza del detenuto o ottenere una rinuncia espressa.
- In casi analoghi la soluzione processuale efficace per l'imputato è il ricorso per annullamento della sentenza per nullità, con possibile rinvio per nuovo giudizio.
- La difesa che intenda far valere la partecipazione del detenuto dovrebbe documentare e ribadire tempestivamente la volontà di comparire e, se necessario, sollecitare formalmente la traduzione o ottenere una dichiarazione di rinuncia se questa è la scelta difensiva.
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