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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27602/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, aveva confermato la responsabilità dell'imputato per ricettazione di sostanze dopanti rinvenute nella sua abitazione, riducendo la pena a mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 223 di multa. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato tramite difensore, articolava due motivi: con il primo deduceva mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità, sostenendo che le sostanze potevano essergli state consegnate gratuitamente da un terzo che le aveva acquistate con prescrizione medica, che non incombeva su di lui l'onere di provare l'uso personale degli anabolizzanti e che, in ogni caso, la ricezione o l'acquisto per uso personale fuori dall'ambito sportivo non dovrebbe essere sanzionata come ricettazione; con il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 648, comma 4, c.p., osservando che erano state rinvenute solo tre fiale e che il vizio parziale di mente avrebbe dovuto orientare verso la tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato, valorizzando la motivazione della Corte di appello: il rinvenimento di due fiale di Trenalon A e una fiala di Propalan, farmaci dopanti soggetti a prescrizione medica obbligatoria e privi di ricetta, la conferma del medico curante che non li aveva mai prescritti, e l'assenza di qualsiasi supporto alla tesi della ricezione lecita da terzi. Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione della provenienza da un canale clandestino e la sussistenza del reato presupposto richiamato dalla sentenza come art. 586-bis, comma 7, c.p., osservando che il profitto della ricettazione può essere anche non patrimoniale. Anche il secondo motivo è stato ritenuto generico e infondato: la Corte territoriale aveva motivato il diniego dell'attenuante evidenziando la pericolosità intrinseca delle sostanze e i precedenti penali dell'imputato, e il vizio parziale di mente è stato ritenuto irrilevante rispetto alla valutazione del carattere particolarmente tenue del fatto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis c.p.p.

    il procedimento in cassazione si è svolto in camera di consiglio con contraddittorio scritto, in assenza di rituale richiesta di trattazione orale.

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice della ricettazione; la Corte ribadisce che il profitto può essere anche non patrimoniale e che il dolo specifico può ricorrere anche nell'acquisto di farmaci anabolizzanti destinati all'uso personale.

  • art. 648, comma 4, c.p.

    l'attenuante del fatto di lieve entità va esclusa quando emergano elementi negativi sia oggettivi sia soggettivi, come la pericolosità delle sostanze e i precedenti dell'agente.

  • art. 586-bis, comma 7, c.p.

    richiamato come reato presupposto della ricettazione; la Corte afferma che sussiste a prescindere dal fine specifico di alterare le prestazioni agonistiche, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale.

  • art. 131-bis c.p.

    non citato espressamente come norma applicata, ma il ricorso richiama in sostanza la minore offensività; la Corte lo esclude implicitamente valorizzando la concreta pericolosità del fatto.

Massime di principio

  • In tema di ricettazione, la provenienza del bene da reato può essere desunta in modo logico e complessivo da elementi fattuali come il rinvenimento del bene presso l'imputato, l'assenza di una giustificazione lecita della detenzione e la mancanza di una prescrizione o di altra documentazione idonea a spiegare l'origine lecita del bene.
  • Il profitto richiesto dal dolo specifico della ricettazione non deve necessariamente avere natura patrimoniale: può consistere anche nel soddisfacimento di un interesse o bisogno personale non patrimoniale, purché rappresenti l'utilità perseguita dall'agente mediante l'acquisto o la ricezione del bene proveniente da delitto.
  • Per i farmaci anabolizzanti soggetti a prescrizione medica, la loro ricezione o acquisizione al di fuori del circuito legale può integrare il reato presupposto della ricettazione quando il bene provenga da un canale clandestino, senza che assuma rilievo decisivo il fatto che la destinazione finale fosse l'uso personale anziché la cessione.
  • L'attenuante del fatto di lieve entità in materia di ricettazione deve essere esclusa quando la valutazione complessiva evidenzi profili negativi sia oggettivi, come la pericolosità della cosa ricettata, sia soggettivi, come i precedenti penali e la capacità a delinquere dell'agente.
  • Il vizio parziale di mente rileva sul versante dell'imputabilità e del trattamento sanzionatorio, ma non incide automaticamente sulla valutazione della particolare tenuità del fatto, che dipende dagli elementi costitutivi e dalle modalità concrete della condotta.
  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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