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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14377/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Venere Sirica ha impugnato il decreto che confermava la misura di prevenzione patrimoniale su numerosi immobili a lei intestati, contestando: a) la legittimità degli accertamenti di sproporzione tra redditi leciti e acquisti immobiliari; b) l'omessa valutazione o il travisamento delle consulenze tecniche difensive (redditi agricoli e costi familiari); c) la qualificazione e l'estensione temporale della pericolosità sociale (fino al 2014); d) l'illegittimità della confisca di immobili in realtà pervenuti per donazione dalla suocera o acquistati in epoca antecedente al periodo rilevante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il sindacato in sede di legittimità sia limitato alla violazione di legge e all'omessa o apparente motivazione, esclusa la sindacabilità ampia dei fatti e della valutazione delle prove. La Corte ha confermato la motivazione della Corte d'appello che: a) ha esteso il perimetro temporale della pericolosità sociale fino al 2014 sulla base di conversazioni intercettate (che evidenziavano il ruolo continuativo della famiglia nel clan); b) ha revocato la confisca degli immobili chiaramente provenienti da donazioni/eredità lecite (in particolare quelli provenienti dalla suocera Anna Buongiorno); c) ha confermato la confisca di altri immobili che risultavano acquisiti nel periodo ritenuto di pericolosità o che avevano subito ristrutturazioni sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati, non essendo provata una fonte lecita sufficiente; d) ha ritenuto non necessario un ulteriore accertamento peritale richiesto dalla difesa, perché la documentazione e le dichiarazioni fiscali già dimostravano l'insufficienza dei redditi leciti rispetto agli acquisti effettuati.

Norme richiamate

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4

    stabilisce il limite alla cassazione nel procedimento di prevenzione: ricorso ammesso per violazione di legge; la Corte rammenta che il sindacato di merito è ristretto

  • legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter

    richiamata per i limiti del ricorso in materia di misure di prevenzione (richiama il criterio di ammissibilità per la cassazione)

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), art. 10, comma 3 e art. 27, comma 2

    art. 10, comma 3; art. 27, comma 2

    norme che regolano rispettivamente i presupposti per le misure personali e le misure reali di prevenzione; la Corte le applica per delimitare il sindacato giurisdizionale

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 26

    prevede presunzioni in tema di trasferimenti di beni fra familiari nel biennio anteriore alla proposta di misura; la difesa invocava tale presunzione ma la Corte ne ha ricordato l'ambito temporale limitato

  • codice di procedura penale, art. 606, lett. e)

    riguarda i vizi di motivazione (illogicità/omissione); la Cassazione ricorda che nell'ambito delle misure di prevenzione la sindacabilità è limitata all'omessa o apparente motivazione richiamata dalla legge speciale

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione patrimoniale la Cassazione sindaca solo violazioni di legge e omessa o apparente motivazione: non è sede per rinnovare la valutazione di fatto o di merito sulle prove economiche.
  • La riconnessione temporale della pericolosità sociale può essere ampliata se emergono elementi concreti e recenti (es. conversazioni intercettate) che dimostrino la continuazione dell'attività del sodalizio; ciò giustifica l'estensione del periodo considerato per la valutazione della sproporzione patrimoniale.
  • Donazioni o acquisti risalenti e documentati (o comprovati come donazioni anche se formalmente dissimulate) possono escludere la confisca; la prova della lecita provenienza deve però risultare concreta e documentale.
  • Per considerare sproporzionati gli acquisti rispetto ai redditi leciti è necessario che il giudice trovi, sulla base di elementi probatori concreti (dichiarazioni fiscali, documenti bancari, mancanza di contabilità formale se dovuta), l'impossibilità che i redditi leciti giustifichino gli investimenti: semplici rilievi difensivi non documentati non sono sufficienti in Cassazione.
  • La presunzione di disponibilità dei beni a favore del familiare meno coinvolto (es. moglie) può essere valorizzata dal giudice territoriale quando emerge da elementi congiunti (intestazioni, uso familiare, contesto), ma la presunzione prevista dall'art. 26 d.lgs. 159/2011 opera con riferimento al biennio antecedente e non è automatica oltre tale termine.
  • Richiedere perizia contabile non sempre è determinante: se i redditi leciti risultano già dalle dichiarazioni e dalla documentazione, il giudice può ritenere superfluo un ulteriore accertamento quando le argomentazioni difensive sono meramente assertive.

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