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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01161/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Ravenna per i reati ascritti. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e l'apparenza della motivazione sul punto; con il secondo motivo ha censurato la violazione dell'art. 444, comma 2, c.p.p. in relazione alla pena irrogata, contestando l'aumento per la continuazione con una precedente sentenza irrevocabile della Corte di appello di Bologna. La Corte ha rilevato che il primo motivo era stato proposto per la prima volta in cassazione, senza essere stato devoluto in appello, e che il secondo investiva una valutazione discrezionale del trattamento sanzionatorio, già congruamente motivata dal giudice di merito.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non devoluto al giudice di appello e quindi non deducibile per la prima volta in sede di legittimità, salvo eccezioni non ricorrenti nel caso concreto. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché la determinazione dell'aumento di pena per continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando non sia arbitraria o manifestamente illogica; nel caso concreto la Corte territoriale aveva fornito una motivazione congrua. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamato come norma incriminatrice oggetto del primo motivo, ma la Corte non entra nel merito perché la censura è nuova in cassazione

  • art. 444, comma 2, c.p.p.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla pena irrogata e alla continuazione; la Corte ribadisce che il trattamento sanzionatorio è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivato

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    consente di ricavare la regola per cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate in appello, salvo eccezioni

  • art. 609, comma 1, c.p.p.

    delimita la cognizione della Corte di cassazione ai motivi di ricorso consentiti

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    concorre a fondare il divieto di dedurre in cassazione questioni non devolute al giudice di appello

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere proposte questioni che non siano state previamente devolute al giudice di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibili anteriormente; il giudice di legittimità non può essere investito per la prima volta di censure su punti mai sottoposti al controllo del secondo giudice.
  • La censura di vizi motivazionali su un punto non devoluto in appello è inammissibile, perché la Corte di cassazione non può sindacare una motivazione mancante o carente su questioni che la Corte territoriale non era tenuta a esaminare.
  • La determinazione dell'aumento di pena per continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione non arbitraria e non manifestamente illogica.
  • Il controllo di legittimità sul trattamento sanzionatorio è limitato alla verifica dell'esistenza di una motivazione congrua e non può tradursi in una nuova valutazione del merito sulla misura della pena.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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