Cassazione Penale, Ordinanza n. 24013/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici, reiterativi e non specificamente correlati alla motivazione della sentenza impugnata, osservando inoltre che la doglianza sul trattamento sanzionatorio non era stata devoluta in appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello lamentando, con i primi tre motivi, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ai sensi dell'art. 521 c.p.p., l'erronea affermazione della responsabilità, l'insufficienza della prova dell'elemento soggettivo a titolo di concorso, la mancata riconduzione della condotta nello stato di necessità e il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il quarto motivo riguardava invece il trattamento sanzionatorio, con censura sulla mancata applicazione di sanzioni sostitutive. La Corte rileva però che i primi tre motivi sono sostanzialmente reiterativi rispetto all'appello, generici e privi di specifico confronto con la motivazione di secondo grado, oltre a tendere a una nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità. Quanto al quarto motivo, esso è ritenuto non proponibile perché la richiesta relativa alle sanzioni sostitutive non era stata formulata in appello, con interruzione della catena devolutiva.
Norme richiamate
richiamato per la censura di asserita difformità tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza; la Corte non ravvisa la denunciata violazione.
invocato dalla difesa per la particolare tenuità del fatto; la Corte rileva che la doglianza è generica e non specificamente confrontata con la motivazione di merito.
richiamato quale parametro di specificità del ricorso; la mancanza di specificità comporta l'inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La genericità del motivo sussiste anche quando manca la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione e quelle sviluppate dal giudice di merito, specie se si prospetta solo una diversa lettura delle prove.
- Il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti.
- La censura relativa a un motivo di appello asseritamente non esaminato è inammissibile se il ricorrente non contesta specificamente il riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata e non dimostra che quella doglianza fosse stata effettivamente devoluta.
- La mancata devoluzione in appello di una questione preclude la deduzione della stessa in cassazione, per interruzione della catena devolutiva.
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