Cassazione Penale, Ordinanza n. 08777/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che ne aveva confermato la responsabilità per una rapina. L'unico motivo, articolato in più profili, contestava la motivazione della decisione di merito: il riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa, il mancato riconoscimento del concorso anomalo ex art. 116 c.p., il diniego delle attenuanti generiche, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del danno patrimoniale e della c.d. attenuante costituzionale richiamata come sent. n. 86/2024. La Corte rileva che tali censure mirano in sostanza a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle prove, non consentite in sede di legittimità, e che le doglianze sulla qualificazione del fatto e sul trattamento sanzionatorio sono generiche o non fondano reali vizi motivazionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse congrua e immune da vizi logici e giuridici: la persona offesa aveva riconosciuto l'imputato sulla base di una precisa descrizione somatica e della targa del furgone da lui utilizzato, circostanza corroborata dalla conferma del proprietario del mezzo, che lo aveva prestato all'imputato nel periodo della rapina. Quanto alle residue doglianze, la Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata aveva escluso la lieve offensività, la scarsa offensività e il danno patrimoniale ridotto sulla base dell'apprezzamento delle circostanze del fatto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come concorso anomalo la cui applicazione è stata invocata dalla difesa, ma esclusa dalla Corte di merito e non rivalutabile in cassazione sulla base delle censure proposte
non citato
Cassa delle ammende
richiamata ai fini della condanna al pagamento della somma di euro 3.000 in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti mediante censure che, pur formalmente denunciate come vizi motivazionali, si risolvano in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
- Il riconoscimento della persona offesa può costituire prova decisiva della responsabilità quando sia sorretto da una descrizione precisa dell'autore e da elementi convergenti di riscontro esterno, come l'identificazione del mezzo utilizzato e la conferma della disponibilità del veicolo da parte dell'imputato.
- Le censure sul mancato riconoscimento di concorso anomalo, attenuanti generiche o particolare tenuità dell'offesa sono inammissibili in cassazione se non evidenziano un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione di merito, ma mirano solo a sostituire il giudizio del ricorrente a quello del giudice territoriale.
- La contestazione della valutazione sulla lieve offensività o sul danno patrimoniale non può essere accolta quando la sentenza di merito abbia motivatamente escluso tali elementi sulla base delle concrete circostanze del fatto.
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