Cassazione Civile, Ordinanza n. 05231/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione il decreto del giudice di pace che aveva prorogato di ulteriori 15 giorni il trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino. La vicenda nasceva da un decreto di espulsione prefettizio e dal conseguente trattenimento, già convalidato e poi prorogato una prima volta. La Questura aveva chiesto una seconda proroga affermando la permanenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 1, d.lgs. 286/1998 e rappresentando di essere in attesa del lasciapassare richiesto alla rappresentanza diplomatica tunisina. Il ricorrente deduceva, con due motivi, da un lato la nullità del decreto per motivazione apparente o inesistente, dall'altro l'insussistenza del presupposto della particolare complessità delle procedure di identificazione e organizzazione del rimpatrio richiesto per la proroga ulteriore di 15 giorni. Contestava inoltre che il giudice di pace si fosse limitato a un richiamo integrale delle ragioni della Questura senza svolgere alcuna autonoma verifica delle condizioni di legge.
La decisione
La Corte ha ritenuto congiuntamente fondati i due motivi, rilevando che il decreto di proroga non spiegava le valutazioni compiute dal giudice di pace e si limitava a un richiamo tautologico delle motivazioni dell'autorità di polizia, senza indicare elementi concreti idonei a dimostrare la particolare complessità delle procedure di identificazione e di rimpatrio. Ha quindi accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato e, poiché era ormai decorso il termine per provvedere sulla proroga, ha deciso nel merito annullando il decreto di proroga del trattenimento. Ha inoltre condannato l'amministrazione alle spese di lite dei due gradi, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998
La proroga ulteriore di 15 giorni del trattenimento è ammessa solo in presenza di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio; il giudice deve verificare concretamente tali presupposti e motivare la propria adesione alla richiesta amministrativa.
art. 13 Cost.
La misura del trattenimento incide su un diritto inviolabile e, proprio per questo, richiede una motivazione effettiva e un controllo giudiziale sostanziale sui presupposti legittimanti.
art. 111, comma 6, Cost.
Il provvedimento giurisdizionale deve essere motivato in modo non apparente, con esplicitazione delle ragioni della decisione.
Richiamato dal ricorrente come parametro della nullità, in relazione al difetto di motivazione e alla mancata effettiva presa in esame delle contestazioni difensive.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato quale vizio dedotto per denunciare la violazione delle norme sostanziali che disciplinano la proroga del trattenimento.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Utilizzato quale vizio dedotto per denunciare la nullità del provvedimento per motivazione apparente o inesistente.
Citato in relazione alla costituzione degli intimati ai fini della eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
art. 15, paragrafi 2, 3 e 4, direttiva 2008/115/CE
Richiamata come parametro europeo della disciplina del trattenimento e delle sue proroghe, coerente con la necessità di una verifica rigorosa dei presupposti.
Massime di principio
- La proroga del trattenimento dello straniero in un centro per il rimpatrio richiede una motivazione effettiva e specifica, idonea a dar conto della concreta sussistenza dei presupposti di legge, non essendo sufficiente un rinvio meramente formale alle ragioni dell'autorità amministrativa.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice renda comunque percepibili le ragioni della propria adesione e non si limiti a un richiamo tautologico o apodittico agli atti della polizia.
- Quando la legge consente una proroga ulteriore solo in presenza di particolare complessità delle procedure di identificazione o di rimpatrio, il provvedimento deve indicare gli elementi concreti da cui tale complessità risulti.
- Se il termine utile per disporre sulla proroga è già decorso, la Corte di cassazione può cassare la decisione e decidere nel merito annullando il decreto impugnato.
- Nei provvedimenti incidenti sulla libertà personale, il controllo giudiziale deve essere sostanziale e non meramente adesivo, in ossequio alla riserva di legge e alla garanzia costituzionale della libertà personale.
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