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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37028/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno impugnato con un unico atto la sentenza della Corte d'appello di Bari del 17 dicembre 2025, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, escludendo per entrambi l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4, c.p. e la recidiva, rideterminando in senso più favorevole la pena e confermando la condanna per furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, c.p. Con un unico motivo, i ricorrenti hanno denunciato la violazione degli artt. 120 c.p. e 129 c.p.p., sostenendo che mancasse la condizione di procedibilità. La censura si fondava sul difetto della volontà punitiva e sulla contestazione della titolarità dei beni oggetto del furto, richiamando quanto avrebbe riferito la compagna del querelante alla polizia. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e generico: dalla querela del 9 gennaio 2018 emergeva chiaramente la volontà del proprietario di procedere contro gli autori del furto; inoltre, il ricorso contestava in modo assertivo l'accertamento della proprietà, senza indicare specificamente gli atti e gli elementi necessari a consentire alla Cassazione di apprezzare la doglianza fattuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che la persona offesa aveva espresso chiaramente la volontà di procedere e che la Corte d'appello aveva accertato che il querelante era proprietario dei beni sottratti, circostanza da lui ribadita anche in dibattimento. Pur potendo il giudice rilevare d'ufficio in ogni stato e grado la mancanza di una condizione di procedibilità, quando la censura richiede accertamenti di fatto il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e gli elementi pertinenti; tale onere non è stato assolto. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ravvisata la colpa per l'evidente inammissibilità, al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    confermando la condanna per furto aggravato (artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen.)

    La disposizione è richiamata quale base della condanna per furto, confermata dalla sentenza d'appello.

  • art. 625, comma 1, n. 7, c.p.

    confermando la condanna per furto aggravato (artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen.)

    La condanna confermata riguarda il furto aggravato ai sensi di questa disposizione.

  • art. 625, comma 1, n. 4, c.p.

    ha escluso l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen.

    La Corte d'appello aveva escluso questa aggravante, senza che la decisione di cassazione ne riesaminasse nel merito la configurabilità.

  • art. 120 c.p.

    l'unico motivo di ricorso - con il quale si denuncia la violazione degli artt. 120, cod. pen. e 129, cod. proc. pen. poiché difetterebbe la condizione di procedibilità - è manifestamente infondato e generico

    La norma è invocata dai ricorrenti con riguardo alla querela e alla condizione di procedibilità; la Corte respinge la censura perché la volontà di procedere risultava chiaramente espressa.

  • art. 129, comma 1, c.p.p.

    ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in ogni stato e grado del processo (e quindi anche nel giudizio di legittimità, ed anche se la questione non era stata posta nel gravame di merito), il giudice, il quale riconosce che ... manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza

    La mancanza di una condizione di procedibilità deve essere dichiarata d'ufficio in ogni stato e grado, compreso il giudizio di cassazione; ciò non esonera il ricorrente dall'onere di specificare adeguatamente una doglianza che richieda accertamenti fattuali.

  • art. 581 c.p.p.

    quando l'apprezzamento della doglianza presuppone un compiuto accertamento di fatto, l'individuazione di atti specifici e il loro apprezzamento di merito è peculiare onere del ricorrente, in adempimento dell'obbligo di specificità del motivo ex art. 581 cod. proc. pen., mettere a disposizione della Corte di cassazione tutti gli atti o tutte le specifiche indicazioni pertinenti all'eccezione proposta

    Il motivo di ricorso deve indicare specificamente gli atti e gli elementi fattuali necessari alla verifica della censura quando il suo esame presuppone un accertamento di fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali

    Alla dichiarazione d'inammissibilità conseguono la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La mancanza di una condizione di procedibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in cassazione e anche se la questione non era stata proposta nel giudizio di merito.
  • Quando la verifica della dedotta mancanza di una condizione di procedibilità dipende da accertamenti fattuali, il ricorrente deve formulare una censura specifica e indicare gli atti e gli elementi pertinenti che consentano alla Corte di cassazione di esaminarla; richiami assertivi e generici non soddisfano tale onere.
  • La chiara manifestazione della volontà della persona legittimata di procedere contro gli autori del reato integra la condizione di procedibilità richiesta dalla querela.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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