Cassazione Penale, Ordinanza n. 07743/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito sulla responsabilità e sulla pena è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in anni 1 e mesi 8 di reclusione per il reato di concorso nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri. I fatti, commessi a Casoria il 27 settembre 2018, riguardavano la partecipazione dell'imputato alla condotta punita dagli artt. 110 e 291-bis del d.P.R. n. 43/1973. I motivi di ricorso erano due: 1) mancata esclusione della recidiva; 2) eccessività della pena e mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la recidiva non era stata né contestata né applicata. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo razionale il diniego di una più ampia mitigazione sanzionatoria valorizzando l'ingente quantitativo di tabacchi e le modalità non rudimentali della condotta e del trasporto, a fronte di censure difensive generiche e assertive.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, in combinazione con la fattispecie incriminatrice sostanziale
art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973
norma incriminatrice del contrabbando di tabacchi lavorati esteri contestata all'imputato
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La doglianza sulla recidiva è manifestamente infondata quando la recidiva non risulta né contestata né applicata nel giudizio di merito.
- Il motivo di ricorso che censura la misura della pena o il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile se si limita a contrapporre valutazioni generiche e assertive a una motivazione della sentenza di merito sorretta da argomenti razionali e specifici.
- Nel giudizio di legittimità, la motivazione della sentenza di appello sulla dosimetria della pena è insindacabile se dà conto in modo coerente degli elementi valorizzati per escludere una più ampia mitigazione sanzionatoria.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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