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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17621/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento contributivo dell'INPS per gli anni 2015 e 2016, con richiesta di euro 66.537,82, che la cooperativa ha contestato chiedendo il riconoscimento della riduzione dell'aliquota contributiva prevista per le zone svantaggiate. In fatto, la società svolgeva attività di trasformazione, raccolta, stoccaggio e commercializzazione di prodotti agricoli conferiti dai soci, con sede nel Comune di Castagneto Carducci, inserito in zona agricola svantaggiata. La cooperativa sosteneva che il beneficio spettasse perché lo stabilimento era ubicato in area svantaggiata e perché rilevava il luogo in cui il dipendente presta l'attività, non quello in cui il prodotto viene coltivato; invocava inoltre la disciplina favorevole alle cooperative di trasformazione e censurava l'interpretazione restrittiva adottata dall'INPS e poi dalla Corte d'appello. Nel ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) violazione degli artt. 12 disp. prel. c.c., 9, comma 5, L. n. 67/1988 e 32, comma 7-ter, L. n. 98/2013, per avere la Corte territoriale ancorato il beneficio al luogo di coltivazione invece che alla sede/operatività della cooperativa; (2) nullità per omesso esame delle eccezioni e violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 24 Cost.; (3) questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 7-ter, L. n. 98/2013 per asserita lesione dell'art. 117 Cost. e dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, nella parte in cui avrebbe inciso su un diritto già spettante alle cooperative di trasformazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi e ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato che la riduzione contributiva prevista dall'art. 9, comma 5, L. n. 67/1988 riguarda i datori di lavoro agricolo operanti nella produzione agricola in zone svantaggiate; l'art. 32, comma 7-ter, L. n. 98/2013 estende il beneficio alle cooperative e ai consorzi di trasformazione non operanti in zone svantaggiate solo in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato in tali zone e poi conferito alla cooperativa. Poiché la cooperativa, secondo gli accertamenti di merito non contestati, non aveva terreni agricoli in zone svantaggiate né impiegava dipendenti in attività di produzione agricola, e non risultava coltivazione o conferimento di prodotti provenienti da zone svantaggiate, essa restava fuori dal perimetro applicativo di entrambe le disposizioni. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la doglianza di omesso esame mascherava in realtà una richiesta di rivalutazione del merito e non individuava una vera omissione di pronuncia su domande o eccezioni; il terzo motivo è stato ritenuto infondato, essendo la questione costituzionale già superata dall'interpretazione della norma come disciplina estensiva e non ablativa di situazioni soggettive già acquisite. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 5, L. n. 67/1988

    "I premi e i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente..."

    La riduzione contributiva spetta ai datori di lavoro agricolo che operano nella produzione agricola in territori montani o zone agricole svantaggiate; il criterio rilevante è l'operatività produttiva nel territorio agevolato, non la sola sede formale o lo stabilimento di trasformazione.

  • art. 32, comma 7-ter, L. n. 98/2013

    "Il comma 5 dell'art. 9 della Legge 11 marzo 1988 n. 67 ... si interpreta nel senso che il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi ... non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci ... in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa"

    La norma ha funzione chiarificatrice ed anche complementare/innovativa: estende il beneficio alle cooperative di trasformazione non operanti in zona svantaggiata, ma solo proporzionalmente al prodotto coltivato o allevato dai soci in zone svantaggiate e poi conferito alla cooperativa; il parametro decisivo è la provenienza del prodotto.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    La censura non è stata accolta perché non denunciava una vera violazione dei canoni ermeneutici, ma si limitava a proporre una diversa lettura del testo normativo rispetto a quella del giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito, anche implicitamente, rigetta la tesi della parte mediante una motivazione incompatibile con essa; la doglianza non può tradursi in richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato solo in via consequenziale alla censura processuale, non ha autonomamente inciso sull'esito del giudizio.

  • art. 117 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta infondata poiché la norma interpretata non priva la cooperativa di un diritto già acquisito, ma delimita l'ambito dei benefici contributivi.

  • art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU

    La doglianza di incidenza retroattiva su un preteso diritto patrimoniale è stata respinta, poiché la disciplina non sopprime un bene già entrato nel patrimonio del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    Essendo il ricorso respinto, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei benefici contributivi previsti per il settore agricolo, il criterio decisivo può essere non la mera ubicazione formale della sede o dello stabilimento, ma il collegamento sostanziale con l'attività produttiva svolta in zona agevolata.
  • Quando una norma successiva chiarisce il regime di agevolazione per cooperative di trasformazione, il beneficio va ricostruito in modo coordinato con la disciplina originaria: l'estensione ai soggetti non operanti in zona svantaggiata può operare solo nei limiti espressamente previsti e in rapporto al prodotto effettivamente coltivato o allevato in area agevolata.
  • L'onere di dimostrare i presupposti dell'agevolazione grava sul soggetto che la invoca, il quale deve provare il possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla legge.
  • La censura di violazione dei criteri ermeneutici non è ammissibile se si risolve nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione della norma rispetto a quella adottata dal giudice di merito.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito ha comunque esaminato e implicitamente disatteso la tesi della parte; la doglianza non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito sulle risultanze probatorie.
  • Una questione di legittimità costituzionale collegata alla disciplina agevolativa è infondata se la norma contestata non sottrae un diritto già acquisito, ma delimita o specifica l'ambito oggettivo e soggettivo del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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