Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41810/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto di conferma della confisca di prevenzione e della proroga della sorveglianza speciale, denunciando: 1) omissione di acquisizione e valutazione della consulenza tecnica di parte (dott. Giovanni Iuliano) e di altri documenti (prova dei regali di matrimonio, contratto preliminare con matrici assegni, dichiarazione di liberalità), che avrebbero dimostrato la titolarità dei beni da parte dei terzi; 2) decorso del termine di efficacia di 1 anno e 6 mesi previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, per effetto delle sospensioni disposte nel giudizio; 3) errata applicazione delle regole probatorie in tema di profili patrimoniali dei terzi interessati, con ingiustificata esclusione della documentazione difensiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che: a) i rinvii disposti su richiesta del difensore, non giustificati da inderogabili esigenze difensive, non producono la sospensione del termine di efficacia della misura ai fini del computo del termine di 1 anno e 6 mesi; b) la consulenza del dott. Iuliano è stata legittimamente esclusa come "motivo nuovo" introdotto fuori termine (art. 585 c.p.p.) e non poteva essere ammessa come mera memoria ex art. 121 c.p.p.; c) l'art. 666 c.p.p. non è applicabile al procedimento di impugnazione delle misure di prevenzione, che segue le regole generali di impugnazione; d) gli altri documenti prodotti risultavano privi dei requisiti di rilevanza, data certa o tracciabilità delle somme; e) la motivazione del giudice di merito sulla sproporzione tra redditi e acquisti e sulla riconducibilità delle somme a origine illecita è adeguata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011

    termine di 1 anno e 6 mesi

    termine di efficacia della misura di prevenzione patrimoniale; il decorso va calcolato tenendo conto delle sospensioni solo se rientranti nei casi previsti dalla normativa richiamata (es. impedimento dell'imputato o del suo difensore secondo art. 304 c.p.p.)

  • art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    rimando alle disposizioni del codice di procedura penale sul computo e sospensione dei termini in caso di rinvio per impedimento dell'imputato o del difensore; impone che le sospensioni non siano automaticamente computabili se richieste dal difensore per sue esigenze professionali

  • art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    durante il tempo in cui il dibattimento è ( … ) rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore

    stabilisce quando la sospensione dei termini è operativa in caso di rinvio per impedimento dell'imputato o del difensore; la Corte ha ritenuto applicabile la regola solo se il rinvio è motivato da un reale impedimento del difensore, non per mere esigenze organizzative

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    eventuali “motivi nuovi” sono ammissibili solo se depositati almeno quindici giorni prima dell'udienza

    nel giudizio di impugnazione contro provvedimenti in materia di misure di prevenzione, i motivi nuovi (e la relativa documentazione/consulenza) sono ammissibili solo se depositati nei termini prescritti; documenti prodotti tardivamente possono essere esclusi

  • art. 121, cod. proc. pen.

    le memorie ex art. 121 non possono essere utilizzate per introdurre tardivamente consulenze tecniche d'ufficio o di parte nel giudizio d'appello delle misure di prevenzione; dunque la CTU non può essere acquisita come semplice memoria

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    norma prevista per l'istruttoria sulle misure di prevenzione di primo grado che consente al giudice di acquisire documenti e prove d'ufficio; la Corte ha chiarito che tale procedura non è automaticamente applicabile al giudizio di impugnazione, che segue le regole generali

  • art. 10, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011

    stabilisce che, per i ricorsi relativi alle misure di prevenzione, si applicano le norme del codice di procedura penale in materia di impugnazioni; da qui la prevalenza delle regole ordinarie sull'adozione di prove e sull'ammissibilità dei motivi nuovi

  • art. 606, cod. proc. pen.

    indica i motivi di impugnazione in cassazione (fra cui violazione di norme processuali e di diritto); i ricorrenti hanno utilizzato le lettere b), c) ed e) per denunciare errori di applicazione e istruttoria

Massime di principio

  • In appello contro provvedimenti di misure di prevenzione, le "motivazioni nuove" e i relativi atti tecnici (consulenze) vanno prodotti nei termini di legge (art. 585 c.p.p.); documenti depositati tardivamente possono essere esclusi.
  • I rinvii disposti su richiesta del difensore non sospendono automaticamente i termini di efficacia della misura: la sospensione trova applicazione se il rinvio è dovuto a un reale impedimento dell'imputato o del difensore (art. 304 c.p.p. richiamato da art. 24 d.lgs. 159/2011).
  • La regola dell'art. 666 c.p.p. (acquisizione d'ufficio di prove nei procedimenti di prevenzione) non è estensibile al giudizio di impugnazione, che osserva le regole generali sulle impugnazioni; pertanto il giudice d'appello non è tenuto ad acquisire documenti non tempestivamente proposti.
  • In materia di confisca di prevenzione la valutazione della sproporzione fra redditi dichiarati e spese/beni acquistati può reggere anche su inferenze e correlazioni temporali, purché adeguatamente motivate dal giudice; i terzi che reclamano la titolarità devono fornire prove specifiche, tracciabili e datate.
  • Per i terzi interessati è essenziale produrre elementi probatori concreti (contratti con data certa, tracciabilità dei pagamenti, dichiarazioni riscontrabili) per contrastare la presunzione di illiceità; allegazioni generiche o documenti senza riscontri possono essere ritenuti inidonei.
  • In Cassazione il sindacato è limitato a questioni di diritto e di motivazione apparente; la rinnovazione della prova o la semplice diversa interpretazione dei fatti sono difficilmente ammissibili se non fondate su errori di diritto o carenze manifeste della motivazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.