Cassazione Penale, Sentenza n. 41810/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto di conferma della confisca di prevenzione e della proroga della sorveglianza speciale, denunciando: 1) omissione di acquisizione e valutazione della consulenza tecnica di parte (dott. Giovanni Iuliano) e di altri documenti (prova dei regali di matrimonio, contratto preliminare con matrici assegni, dichiarazione di liberalità), che avrebbero dimostrato la titolarità dei beni da parte dei terzi; 2) decorso del termine di efficacia di 1 anno e 6 mesi previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, per effetto delle sospensioni disposte nel giudizio; 3) errata applicazione delle regole probatorie in tema di profili patrimoniali dei terzi interessati, con ingiustificata esclusione della documentazione difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che: a) i rinvii disposti su richiesta del difensore, non giustificati da inderogabili esigenze difensive, non producono la sospensione del termine di efficacia della misura ai fini del computo del termine di 1 anno e 6 mesi; b) la consulenza del dott. Iuliano è stata legittimamente esclusa come "motivo nuovo" introdotto fuori termine (art. 585 c.p.p.) e non poteva essere ammessa come mera memoria ex art. 121 c.p.p.; c) l'art. 666 c.p.p. non è applicabile al procedimento di impugnazione delle misure di prevenzione, che segue le regole generali di impugnazione; d) gli altri documenti prodotti risultavano privi dei requisiti di rilevanza, data certa o tracciabilità delle somme; e) la motivazione del giudice di merito sulla sproporzione tra redditi e acquisti e sulla riconducibilità delle somme a origine illecita è adeguata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011
termine di 1 anno e 6 mesi
termine di efficacia della misura di prevenzione patrimoniale; il decorso va calcolato tenendo conto delle sospensioni solo se rientranti nei casi previsti dalla normativa richiamata (es. impedimento dell'imputato o del suo difensore secondo art. 304 c.p.p.)
art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
rimando alle disposizioni del codice di procedura penale sul computo e sospensione dei termini in caso di rinvio per impedimento dell'imputato o del difensore; impone che le sospensioni non siano automaticamente computabili se richieste dal difensore per sue esigenze professionali
art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
durante il tempo in cui il dibattimento è ( … ) rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore
stabilisce quando la sospensione dei termini è operativa in caso di rinvio per impedimento dell'imputato o del difensore; la Corte ha ritenuto applicabile la regola solo se il rinvio è motivato da un reale impedimento del difensore, non per mere esigenze organizzative
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
eventuali “motivi nuovi” sono ammissibili solo se depositati almeno quindici giorni prima dell'udienza
nel giudizio di impugnazione contro provvedimenti in materia di misure di prevenzione, i motivi nuovi (e la relativa documentazione/consulenza) sono ammissibili solo se depositati nei termini prescritti; documenti prodotti tardivamente possono essere esclusi
le memorie ex art. 121 non possono essere utilizzate per introdurre tardivamente consulenze tecniche d'ufficio o di parte nel giudizio d'appello delle misure di prevenzione; dunque la CTU non può essere acquisita come semplice memoria
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
norma prevista per l'istruttoria sulle misure di prevenzione di primo grado che consente al giudice di acquisire documenti e prove d'ufficio; la Corte ha chiarito che tale procedura non è automaticamente applicabile al giudizio di impugnazione, che segue le regole generali
art. 10, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011
stabilisce che, per i ricorsi relativi alle misure di prevenzione, si applicano le norme del codice di procedura penale in materia di impugnazioni; da qui la prevalenza delle regole ordinarie sull'adozione di prove e sull'ammissibilità dei motivi nuovi
indica i motivi di impugnazione in cassazione (fra cui violazione di norme processuali e di diritto); i ricorrenti hanno utilizzato le lettere b), c) ed e) per denunciare errori di applicazione e istruttoria
Massime di principio
- In appello contro provvedimenti di misure di prevenzione, le "motivazioni nuove" e i relativi atti tecnici (consulenze) vanno prodotti nei termini di legge (art. 585 c.p.p.); documenti depositati tardivamente possono essere esclusi.
- I rinvii disposti su richiesta del difensore non sospendono automaticamente i termini di efficacia della misura: la sospensione trova applicazione se il rinvio è dovuto a un reale impedimento dell'imputato o del difensore (art. 304 c.p.p. richiamato da art. 24 d.lgs. 159/2011).
- La regola dell'art. 666 c.p.p. (acquisizione d'ufficio di prove nei procedimenti di prevenzione) non è estensibile al giudizio di impugnazione, che osserva le regole generali sulle impugnazioni; pertanto il giudice d'appello non è tenuto ad acquisire documenti non tempestivamente proposti.
- In materia di confisca di prevenzione la valutazione della sproporzione fra redditi dichiarati e spese/beni acquistati può reggere anche su inferenze e correlazioni temporali, purché adeguatamente motivate dal giudice; i terzi che reclamano la titolarità devono fornire prove specifiche, tracciabili e datate.
- Per i terzi interessati è essenziale produrre elementi probatori concreti (contratti con data certa, tracciabilità dei pagamenti, dichiarazioni riscontrabili) per contrastare la presunzione di illiceità; allegazioni generiche o documenti senza riscontri possono essere ritenuti inidonei.
- In Cassazione il sindacato è limitato a questioni di diritto e di motivazione apparente; la rinnovazione della prova o la semplice diversa interpretazione dei fatti sono difficilmente ammissibili se non fondate su errori di diritto o carenze manifeste della motivazione.
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