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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27450/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione: si deduceva l'insussistenza dell'esclusione dell'eccesso colposo di legittima difesa (sosteneva di essersi difeso dopo essere stato provocato e trovarsi in svantaggio), in subordine la sussistenza della circostanza attenuante della provocazione e, comunque, la concessione delle attenuanti generiche; si lamentava contraddittorietà della motivazione rispetto ai fatti e mancata valutazione della personalità e dei modesti precedenti dell'imputato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto coerente la valutazione dei fatti fatta dai giudici di merito: Cianci aveva minacciato telefonicamente Signorile, si era recato al suo negozio e lo aveva aggredito assieme a Pugliese, usando anche un paio di forbici come strumento minaccioso; le vittime hanno riportato lesioni giudicate rispettivamente di 25 e 7 giorni, mentre l'imputato non ha riportato lesioni. È stata esclusa la legittima difesa (non vi era una aggressione legittimante la reazione), è stata esclusa la provocazione come attenuante (incompatibile con la difesa e non provato l'ingiusto altrui) e sono state negate le attenuanti generiche per l'offensività della condotta. In conseguenza dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 27, comma 3

    Citata nel contesto delle garanzie processuali; non è stata contestata la legittimità del procedimento, ma la norma ricade nei principi richiamati a tutela del processo penale.

  • Costituzione, art. 101, comma 2

    Riferimento ai principi del giudice naturale e dell'organizzazione giudiziaria, richiamato a supporto della regolarità del giudizio di merito.

  • Codice Penale, art. 133

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che non sussistessero per l'imputato, data l'offensività e le conseguenze delle condotte.

  • Codice di Procedura Penale, art. 546 lett. b)

    Richiamato tra le norme di disciplina del ricorso per cassazione e delle relative eccezioni; utilizzato per definire i limiti di impugnazione.

  • Codice di Procedura Penale, art. 606 lett. b) ed e)

    art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.

    Individua i motivi di cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; il ricorso invocava tali letti ma la Suprema Corte ha ritenuto infondate o reiterative le doglianze rispetto alla motivazione di merito.

  • Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.

    Richiama i limiti di estensione del ricorso per cassazione e la necessità di precisazione dei motivi; il ricorso è stato esaminato nei limiti indicati.

  • Codice di Procedura Penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese e l'ammenda in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

  • Codice Penale, art. 81, comma 2

    Richiamato in relazione al concorso di più reati o circostanze di continuazione nella valutazione complessiva della responsabilità e della pena.

  • Codice Penale, art. 582

    Delitto di lesioni personali: le lesioni refertate alle persone offese sono state valutate ai fini della responsabilità e della determinazione della pena.

  • Codice Penale, art. 612, comma 2

    Delitto di minaccia aggravata: la minaccia effettuata con l'uso di un oggetto (forbici) è stata valutata come circostanza aggravante rilevante.

Massime di principio

  • La legittima difesa richiede la prova di un'aggressione attuale e la proporzionalità della reazione: una minaccia telefonica seguita dall'iniziativa aggressiva dell'imputato non configura automaticamente difesa legittima.
  • La circostanza attenuante della provocazione è distinta e in parte inconciliabile con la legittima difesa: deve essere provato un fatto ingiusto altrui che abbia determinato uno stato d'ira; la mera irritazione per un disservizio non è sufficiente.
  • La valutazione della credibilità delle parti si fonda anche sulle lesioni refertate e sulla coerenza delle versioni: l'assenza di lesioni nell'imputato può indebolire significativamente la sua versione difensiva.
  • Le attenuanti generiche richiedono una ridotta offensività della condotta e rilevanti elementi soggettivi favorevoli; il solo fatto di avere precedenti non violenti o carenza di precedenti non è sufficiente a garantirle.
  • L'uso di oggetti comuni come forbici può essere qualificato come impiego di arma impropria o comunque aggravare la valutazione della minaccia e della responsabilità.
  • In sede di Cassazione i motivi devono essere specifici e non reiterativi della valutazione di merito: doglianze generiche o ripetitive della disputa probatoria sono spesso dichiarate inammissibili.

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