Cassazione Penale, Sentenza n. 27450/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione: si deduceva l'insussistenza dell'esclusione dell'eccesso colposo di legittima difesa (sosteneva di essersi difeso dopo essere stato provocato e trovarsi in svantaggio), in subordine la sussistenza della circostanza attenuante della provocazione e, comunque, la concessione delle attenuanti generiche; si lamentava contraddittorietà della motivazione rispetto ai fatti e mancata valutazione della personalità e dei modesti precedenti dell'imputato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto coerente la valutazione dei fatti fatta dai giudici di merito: Cianci aveva minacciato telefonicamente Signorile, si era recato al suo negozio e lo aveva aggredito assieme a Pugliese, usando anche un paio di forbici come strumento minaccioso; le vittime hanno riportato lesioni giudicate rispettivamente di 25 e 7 giorni, mentre l'imputato non ha riportato lesioni. È stata esclusa la legittima difesa (non vi era una aggressione legittimante la reazione), è stata esclusa la provocazione come attenuante (incompatibile con la difesa e non provato l'ingiusto altrui) e sono state negate le attenuanti generiche per l'offensività della condotta. In conseguenza dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Costituzione, art. 27, comma 3
Citata nel contesto delle garanzie processuali; non è stata contestata la legittimità del procedimento, ma la norma ricade nei principi richiamati a tutela del processo penale.
Costituzione, art. 101, comma 2
Riferimento ai principi del giudice naturale e dell'organizzazione giudiziaria, richiamato a supporto della regolarità del giudizio di merito.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che non sussistessero per l'imputato, data l'offensività e le conseguenze delle condotte.
Codice di Procedura Penale, art. 546 lett. b)
Richiamato tra le norme di disciplina del ricorso per cassazione e delle relative eccezioni; utilizzato per definire i limiti di impugnazione.
Codice di Procedura Penale, art. 606 lett. b) ed e)
art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
Individua i motivi di cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; il ricorso invocava tali letti ma la Suprema Corte ha ritenuto infondate o reiterative le doglianze rispetto alla motivazione di merito.
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173, comma 1
art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.
Richiama i limiti di estensione del ricorso per cassazione e la necessità di precisazione dei motivi; il ricorso è stato esaminato nei limiti indicati.
Codice di Procedura Penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese e l'ammenda in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Codice Penale, art. 81, comma 2
Richiamato in relazione al concorso di più reati o circostanze di continuazione nella valutazione complessiva della responsabilità e della pena.
Delitto di lesioni personali: le lesioni refertate alle persone offese sono state valutate ai fini della responsabilità e della determinazione della pena.
Codice Penale, art. 612, comma 2
Delitto di minaccia aggravata: la minaccia effettuata con l'uso di un oggetto (forbici) è stata valutata come circostanza aggravante rilevante.
Massime di principio
- La legittima difesa richiede la prova di un'aggressione attuale e la proporzionalità della reazione: una minaccia telefonica seguita dall'iniziativa aggressiva dell'imputato non configura automaticamente difesa legittima.
- La circostanza attenuante della provocazione è distinta e in parte inconciliabile con la legittima difesa: deve essere provato un fatto ingiusto altrui che abbia determinato uno stato d'ira; la mera irritazione per un disservizio non è sufficiente.
- La valutazione della credibilità delle parti si fonda anche sulle lesioni refertate e sulla coerenza delle versioni: l'assenza di lesioni nell'imputato può indebolire significativamente la sua versione difensiva.
- Le attenuanti generiche richiedono una ridotta offensività della condotta e rilevanti elementi soggettivi favorevoli; il solo fatto di avere precedenti non violenti o carenza di precedenti non è sufficiente a garantirle.
- L'uso di oggetti comuni come forbici può essere qualificato come impiego di arma impropria o comunque aggravare la valutazione della minaccia e della responsabilità.
- In sede di Cassazione i motivi devono essere specifici e non reiterativi della valutazione di merito: doglianze generiche o ripetitive della disputa probatoria sono spesso dichiarate inammissibili.
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