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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27154/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio della motivazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. Il difensore ha denunciato che il giudice ha adottato formule di stile senza valutare che i fatti giudicati con le sentenze n. 1 e n. 3 erano già stati unificati in sede di cognizione, che altri reati di droga erano commessi nell'ambito della stessa organizzazione giudicata con la sentenza n. 4 (quindi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso), e che l'omicidio rientrava nella faida tra clan collegata all'associazione mafiosa per la quale il condannato era stato giudicato (con riconoscimento di attenuante speciale per collaborazione). Si chiedeva pertanto il riconoscimento della continuazione tra più sentenze e reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione in diversa composizione. La Corte ha evidenziato l'omessa valutazione del precedente riconoscimento della continuazione in sede di cognizione tra le sentenze n. 1 e n. 3 e l'assenza di una motivazione specifica sulle caratteristiche dei reati (temporalità, eterogeneità, collegamento associativo) e sulla possibile continuazione tra il delitto di omicidio e la partecipazione ad associazione mafiosa. Ha richiamato i principi giurisprudenziali che impongono al giudice dell'esecuzione di confrontarsi con le valutazioni del giudice della cognizione e di motivare puntualmente ogni eventuale disaccordo, nonché i criteri per valutare se i reati "fine" fossero programmabili al momento dell'ingresso nel sodalizio. Rinvio per nuovo esame applicando i principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina la domanda al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento della continuazione tra differenti condanne; il giudice dell'esecuzione ha libertà di giudizio ma è obbligato a valutare e motivare tenendo conto delle valutazioni già compiute in sede di cognizione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento all'associazione mafiosa e alla sua rilevanza ai fini dell'unificazione delle pene; la Corte richiama la necessità di verificare se reati 'fine' posti in relazione con l'associazione fossero programmabili al momento dell'adesione al sodalizio o si siano verificati per circostanze imprevedibili, condizione che incide sulla configurabilità della continuazione.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017 (Miele)

    Il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di contiguità spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento.

    Principio che vincola il giudice dell'esecuzione a confrontarsi con le valutazioni già svolte in sede cognitiva e a motivare specificamente l'eventuale disaccordo; non è ammesso un rigetto generico.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011 (Bosti) e orientamenti successivi

    Non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione stessa.

    Regola il criterio di esclusione della continuazione tra associazione e reati dipendenti quando i reati "fine" non erano prevedibili al momento dell'ingresso nel sodalizio; coesiste tuttavia il principio secondo cui la continuazione è possibile se i reati fine risultano programmati al momento dell'adesione.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione deve sempre considerare e motivare rispetto alle valutazioni già svolte in sede di cognizione: non può limitarsi a formule di stile.
  • La richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. va valutata tenendo conto della prossimità temporale, dell'omogeneità delle condotte e di eventuali elementi associativi che fungano da 'collante'.
  • Tra reato associativo (es. 416-bis) e reati fine la continuazione è possibile solo se i reati fine erano programmati ab origine o prevedibili al momento dell'adesione; se invece sono il frutto di circostanze imprevedibili la continuazione non si configura.
  • In caso di pluralità di sentenze con criteri diversi tra cognizione ed esecuzione, il giudice dell'esecuzione, se discorda, è tenuto a motivare specificamente e punto per punto le ragioni del diverso esito.
  • Il rinvio da parte della Cassazione obbliga il giudice dell'esecuzione a un nuovo esame in diversa composizione, applicando i criteri giurisprudenziali richiamati e valutando anche la possibilità di riconoscimento parziale della continuazione.

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