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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31991/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Bari, anche per la regolazione delle spese. Ha quindi ritenuto non corretta la decisione di appello che aveva dichiarato la nullità delle fideiussioni per asserita conformità allo schema ABI in assenza dei necessari presupposti documentali e fattuali. I restanti motivi non sono stati esaminati perché assorbiti.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il recupero di somme dovute a vario titolo: saldo di conto corrente, ricevute bancarie insolute e rate di mutuo non pagate. Alcuni soggetti, tra cui la società debitrice principale e i fideiussori, proponevano opposizione. In primo grado il decreto veniva revocato solo in parte e i fideiussori venivano condannati al pagamento di una somma minore; in appello i fideiussori ottenevano l’accoglimento dell’impugnazione e la revoca integrale del decreto, sul presupposto che le fideiussioni fossero nulle perché conformi a uno schema ABI ritenuto anticoncorrenziale. La società cessionaria del credito ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) violazione del contraddittorio e delle preclusioni processuali, perché la nullità era stata rilevata sulla base di eccezione sollevata tardivamente e di documenti non prodotti; 2) erronea applicazione dell’art. 1419 c.c., perché mancava un collegamento negoziale idoneo a travolgere l’intero contratto; 3) errata declaratoria di nullità totale anziché, al più, parziale delle fideiussioni; 4) omesso esame di eccezioni assorbite (estinzioni del credito da pegno, interessi usurari, anatocismo); 5) violazione dell’art. 2697 c.c. per la decisione sulla pretesa relativa al conto corrente e alla prova degli estratti conto. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che, in tema di fideiussioni omnibus asseritamente conformi allo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia, il rilievo officioso della nullità in appello è precluso se la parte interessata non ha allegato e prodotto il provvedimento della Banca d’Italia e il modello ABI, oltre a non aver dimostrato i presupposti fattuali necessari (natura omnibus, epoca di stipula, corrispondenza delle clausole, incidenza sul debito). Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per censurare la deduzione tardiva della questione di nullità in appello.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato per il mancato contraddittorio sulla questione rilevata dal giudice.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato con riferimento al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e all’omesso esame di eccezioni riproposte.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla prova e sul materiale decisorio disponibile nel processo.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla prova e al potere di valutazione del giudice.

  • art. 1419 c.c.

    La nullità parziale del contratto presuppone la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza le clausole nulle; il giudice non può estendere d’ufficio la nullità all’intero contratto senza tale prova.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la declaratoria di nullità assoluta del contratto.

  • art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990

    Norma antitrust posta a base dell’illiceità delle clausole fideiussorie riproduttive dello schema ABI.

  • art. 2, comma 3, L. n. 287/1990

    Richiamato in relazione alla nullità parziale dei contratti a valle di intese anticoncorrenziali.

  • art. 101 TFUE

    Richiamato come parametro europeo dell’intesa restrittiva della concorrenza.

  • art. 1957 c.c.

    Richiamato per osservare che l’eccezione di estinzione della garanzia ha natura di eccezione propria e non di mera difesa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato con riguardo all’onere della prova in tema di pretesa creditoria sul conto corrente e produzione degli estratti conto.

Massime di principio

  • Nei contratti di fideiussione asseritamente conformi allo schema ABI censurato per violazione della normativa antitrust, il giudice non può dichiarare d’ufficio la nullità se la parte interessata non ha prodotto il provvedimento dell’autorità di vigilanza e lo schema contrattuale richiamato, né ha allegato e provato la conformità tra clausole contrattuali e modello censurato.
  • La rilevazione officiosa della nullità di un contratto 'a valle' di un’intesa anticoncorrenziale richiede che dagli atti risultino tutti i presupposti fattuali necessari: esistenza del provvedimento antitrust, natura della fideiussione, epoca di stipula rilevante, corrispondenza delle clausole e concreta incidenza della nullità sul rapporto obbligatorio.
  • L’effetto estensivo della nullità parziale all’intero contratto non può essere rilevato d’ufficio: spetta alla parte che invochi la caducazione totale dimostrare che, senza le clausole nulle, il contratto non sarebbe stato concluso.
  • Il fatto notorio non può sostituire la prova di provvedimenti amministrativi o di elementi tecnici specifici relativi all’intesa anticoncorrenziale e al contenuto dei modelli fideiussori; il ricorso alle nozioni di comune esperienza va interpretato restrittivamente.
  • L’eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con conseguente inammissibilità del rilievo officioso oltre le preclusioni processuali.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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