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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07950/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dall'occupazione illegittima e dalla irreversibile trasformazione di due fondi contigui siti in Tor Pagnotta, originariamente di proprietà di due società poi fallite o coinvolte nel contenzioso. Dopo una lunga sequenza di giudizi di merito, cassazioni e rinvii, la Corte d'appello in sede di rinvio ha liquidato il danno assumendo la natura agricola dei suoli ma valorizzando una possibile utilizzazione intermedia come deposito, ritenuta la più concreta tra quelle ipotizzabili. La società ricorrente ha impugnato tale decisione con sei motivi: 1) violazione del giudicato e dell'art. 384 c.p.c. per avere il giudice di rinvio, pur formalmente attenendosi al principio di diritto, recepito una consulenza che avrebbe omesso di considerare ulteriori utilizzazioni intermedie e lo sviluppo urbanistico dell'area; 2) omessa pronuncia su ulteriori possibili destinazioni d'uso, come agriturismo, istruzione, impianti spettacolari o culturali; 3) violazione dei criteri risarcitori e delle norme sull'indennizzo/espropriazione per avere scelto l'ipotesi deposito, economicamente inferiore e ritenuta irrealistica, con liquidazione molto esigua; 4) omessa pronuncia sulla richiesta di separazione dei giudizi riuniti; 5) violazioni in tema di spese di lite, sia perché le spese compensate e poi liquidate non sarebbero state attribuite correttamente alla ricorrente, sia perché sarebbe stata disposta una condanna in suo danno verso Atac nonostante l'assenza di domande nei confronti di quest'ultima nelle fasi successive; 6) omesso esame di fatti decisivi, consistenti nelle ulteriori destinazioni d'uso indicate dalla precedente Cassazione e in una perizia UTE del 1989.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, secondo, terzo, quarto e sesto motivo. Ha invece accolto parzialmente il quinto motivo limitatamente alle spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e Atac, ritenendo che la condanna della ricorrente a rifondere ad Atac le spese dei giudizi successivi al primo giudizio di legittimità violasse il principio di soccombenza, perché nei giudizi di rinvio e nell'ultimo giudizio di cassazione non erano state proposte domande nei confronti di Atac da parte della ricorrente. La Corte ha quindi cassato sul punto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, co. 2, c.p.c., ha eliminato tale condanna. Per il resto ha confermato il rigetto delle doglianze. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio nei confronti di Roma Capitale, compensando integralmente quelle tra ricorrente e Atac per la mancata costituzione di quest'ultima.

Norme richiamate

  • art. 384, co. 2, c.p.c.

    Il giudice di legittimità può decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti, eliminando la condanna alle spese ritenuta illegittima.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato nel motivo per denunciare la violazione del giudicato formatosi sulla precedente decisione di cassazione e sul principio di diritto ivi enunciato.

  • art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.

    È evocato per lamentare una motivazione meramente apparente, ma la Corte ritiene che la motivazione della sentenza impugnata sia adeguata.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non è configurabile per questioni meramente processuali; la Corte esclude il vizio quanto alla separazione dei giudizi e lo riconosce solo in parte sulla regolazione delle spese.

  • art. 103 c.p.c.

    La separazione dei processi è una mera facoltà del giudice e non un obbligo; la mancata separazione non integra vizio censurabile nel caso concreto.

  • art. 91 c.p.c.

    Il principio di soccombenza e di causalità regola la rifusione delle spese; la condanna di Agricola verso Atac per le fasi successive al primo giudizio di legittimità è ritenuta non giustificata.

  • art. 92 c.p.c.

    Consente la compensazione delle spese nel testo ratione temporis applicabile; la Corte la applica integralmente tra la ricorrente e Atac per la mancata costituzione di quest'ultima.

  • art. 360 c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per i diversi motivi di ricorso (numeri 3, 4 e 5), ma le censure sono in larga parte dichiarate inammissibili.

  • art. 14 preleggi

    È richiamato nel terzo motivo, senza che la Corte ne ravvisi una violazione nel percorso motivazionale della sentenza impugnata.

  • art. 39 l. 2359/1865

    Richiamato nel terzo motivo quale parametro risarcitorio/espropriativo, ma non accolto dalla Corte di cassazione.

  • art. 5-bis l. 359/1992

    È menzionato nel riepilogo della precedente vicenda processuale e della declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta.

  • artt. 15 e 16 l. 865/1971

    Sono richiamati nel riepilogo della vicenda in relazione alla declaratoria di illegittimità costituzionale che ha inciso sui criteri di stima.

  • art. 40 t.u. espropriazioni

    È menzionato nel riepilogo come norma dichiarata incostituzionale in parte qua dalla Corte costituzionale.

  • art. 287 c.p.c.

    La discrasia nella statuizione sulle spese a favore della ricorrente viene indicata come correggibile con il procedimento di correzione degli errori materiali.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura contro la sentenza che recepisce le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ammissibile solo se si deduce una palese devianza dalle regole della scienza applicata o l'omissione di accertamenti peritali indefettibili; non è sufficiente un mero dissenso valutativo sulla soluzione tecnica adottata dal giudice di merito.
  • Chi deduce in cassazione errori della consulenza tecnica d'ufficio deve rispettare l'onere di autosufficienza, indicando specificamente i passaggi contestati della relazione e le critiche mosse, così da consentire il controllo di logicità e causalità del preteso vizio.
  • Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva un margine di apprezzamento nella scelta tra le diverse ipotesi tecnicamente plausibili di quantificazione del danno, purché la motivazione dia conto dell'iter logico seguito.
  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda le domande e questioni di merito, non le mere questioni processuali; la mancata decisione sulla separazione dei giudizi non integra di per sé un vizio decisorio censurabile in cassazione.
  • La separazione dei processi riuniti è una facoltà discrezionale del giudice, non un obbligo, e il relativo provvedimento ha natura ordinatoria.
  • In materia di spese di lite, la condanna segue il principio di soccombenza e, nei limiti consentiti dalla legge, quello di causalità: non può essere mantenuta una condanna alle spese in favore di una parte per fasi processuali nelle quali non vi sia stata soccombenza nei suoi confronti o non siano state proposte domande contro di essa.
  • Quando la motivazione della sentenza rende evidente una statuizione sulle spese ma il dispositivo contiene un'omissione materiale, la correzione va perseguita con il rimedio dell'errore materiale e non con la cassazione, se la volontà del giudice è univoca.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataImmaginazione delibere condominiali
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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