Sentenza n. 7296/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 575/2025, che aveva respinto il ricorso contro l’accertamento comunale di compatibilità paesaggistica postuma e il diniego di annullamento in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
Il Ministero e la Soprintendenza hanno appellato la sentenza del TAR che aveva respinto l’impugnazione della nota comunale del 28 giugno 2024, con cui era stata accertata la compatibilità paesaggistica di opere difformi dalla concessione edilizia del 16 marzo 1995, relative alla copertura e al sottotetto di un’abitazione, e della nota del 19 luglio 2024, con cui il Comune aveva rifiutato di annullare il provvedimento in autotutela. La domanda di autorizzazione paesaggistica postuma era stata presentata il 20 febbraio 2020; la Soprintendenza aveva chiesto integrazioni il 28 agosto 2020 e il Comune le aveva trasmesse il 6 giugno 2024. Il Comune aveva quindi rilasciato l’accertamento il 28 giugno 2024, ritenendo che la richiesta di integrazioni avesse sospeso, e non interrotto, il termine per il parere. Gli appellanti hanno contestato che l’art. 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004 configuri un silenzio devolutivo: secondo la loro prospettazione, la Soprintendenza avrebbe conservato il potere di rendere anche tardivamente un parere vincolante e, data l’eccezionalità della sanatoria paesaggistica postuma, il parere avrebbe dovuto necessariamente essere acquisito. Hanno inoltre sostenuto che l’elusione del parere fosse contraria alla ratio della disciplina.
La decisione
L’appello è respinto e la sentenza del TAR è confermata. Il Consiglio di Stato ha condiviso che, in assenza di una previsione espressa sugli effetti della richiesta di integrazioni nel procedimento in esame, essa sospende per una sola volta il termine ai sensi dell’art. 2, comma 7, della l. 241/1990, senza interromperlo. La documentazione già trasmessa alla Soprintendenza comprendeva gli elaborati di progetto richiesti dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e la relazione illustrativa conteneva indicazioni sulla compatibilità; gli elaborati comparativi e l’attestazione comunale richiesti non erano elementi essenziali mancanti. Considerati i 77 giorni trascorsi prima della richiesta d’integrazione e i 22 successivi alla sua trasmissione, il termine di 90 giorni era scaduto da 9 giorni quando il Comune ha adottato l’accertamento. La scadenza non estingue il potere della Soprintendenza, ma rende non vincolante il parere tardivo, che assume valore di suggerimento; nel caso concreto, peraltro, la Soprintendenza non ha espresso neppure tardivamente un parere sulla compatibilità, limitandosi a chiedere l’annullamento comunale in autotutela e riservando l’espressione del parere a un momento successivo all’annullamento. Il Comune non disponeva quindi di valutazioni paesaggistiche della Soprintendenza, neanche ex post, che potessero giustificare l’autotutela. Resta impregiudicata la valutazione sostanziale della compatibilità dell’intervento, di competenza della Soprintendenza. Spese del grado compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004
La riportata disposizione non tipizza le conseguenze del superamento dei termini; tuttavia la perentorietà dei termini ivi espressamente prevista, segnatamente, per quanto in questa sede rileva, il superamento del termine assegnato alla Soprintendenza, non ne esaurisce il potere ma ne dequota il contenuto a mero “suggerimento”, sicché l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione può tenerne conto, ma non ne è vincolata, dovendosi determinare autonomamente sull’impatto dell’opera sul paesaggio (cfr. Cons. Stato, sez. II, 13 febbraio 2023, n. 1489).
Il superamento del termine perentorio di 90 giorni non estingue il potere della Soprintendenza di esprimersi, ma fa venir meno il carattere vincolante del parere tardivo, che l’autorità competente può considerare come suggerimento e rispetto al quale deve determinarsi autonomamente.
art. 2, comma 7, l. 241/1990
Inoltre il Tar ha condivisibilmente affermato che nel nuovo procedimento di autorizzazione paesaggistica (art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42 del 20024) non essendo previsto espressamente quale effetto abbia sui termini del procedimento l’eventuale richiesta di integrazione documentale, quest’ultima non interrompe il termine che è iniziato a decorrere, ma lo sospende, ai sensi della disciplina generale di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, secondo cui il detto termine resta sospeso, per una volta sola, fino alla ricezione dell’istruttoria richiesta.
Se la disciplina speciale non stabilisce l’effetto della richiesta di integrazioni sul termine, opera la regola generale della sospensione per una sola volta fino alla ricezione della documentazione richiesta, non quella dell’interruzione.
Massime di principio
- Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica postuma, se la disciplina speciale non attribuisce espressamente un effetto diverso alla richiesta di integrazioni documentali, questa sospende per una sola volta il termine procedimentale ai sensi dell’art. 2, comma 7, della l. 241/1990 e non lo interrompe.
- La scadenza del termine perentorio previsto per il parere della Soprintendenza ai sensi dell’art. 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004 non ne esaurisce il potere, ma priva il parere tardivo del carattere vincolante: l’autorità competente può tenerne conto come suggerimento, ma deve valutare autonomamente l’impatto dell’opera sul paesaggio.
- La richiesta di annullamento in autotutela dell’accertamento comunale di compatibilità paesaggistica non equivale all’espressione del parere della Soprintendenza se non contiene una valutazione sulla compatibilità dell’intervento; in mancanza di tale valutazione, il Comune non è posto in condizione di considerare ragioni paesaggistiche a sostegno dell’annullamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 168/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 7297/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 7309/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 7310/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 7311/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 15553/2026 - Roma, Sezione 1T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →