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Ordinanza

Ordinanza n. 3550/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, del 9 febbraio 2023, n. 339, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202210026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sez. I, n. 339 del 9 febbraio 2023, relativa alla deliberazione ARERA n. 266/2022/R/eel e alla disciplina nazionale del tetto sui ricavi nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio d'appello riguarda la deliberazione ARERA del 21 giugno 2022, n. 266/2022/R/eel, adottata in attuazione dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, convertito dalla l. n. 25/2022, che ha introdotto un tetto sui ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica sul mercato all'ingrosso. Con ordinanza n. 10149 del 22 dicembre 2025 il Consiglio di Stato aveva rimesso alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali concernenti: la compatibilità della misura nazionale con l'art. 5, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2019/944; l'eventuale efficacia retroattiva dell'art. 8, par. 1, lett. a), del regolamento (UE) 2022/1854; e la compatibilità con gli artt. 6-8 del medesimo regolamento di un tetto calcolato sulla differenza tra un prezzo di riferimento tabellare per zone di mercato e il prezzo praticato dai produttori, anziché sull'utile d'impresa. Il GSE ha chiesto il ritiro della domanda di pronuncia pregiudiziale, sostenendo che le sentenze della Corte di giustizia nelle cause Electrabel e Secab avessero già risolto i quesiti. ARERA ha condiviso tale posizione. La società già ricorrente in primo grado si è opposta, deducendo l'irritualità e l'inammissibilità dell'istanza e contestando la piena sovrapponibilità delle questioni, soprattutto quanto alla distinzione tra ricavi e utili d'impresa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile l'istanza di ritiro, poiché una parte può sollecitare il giudice nazionale al ritiro della domanda pregiudiziale anche durante la sospensione del giudizio principale: l'istanza riguarda il procedimento incidentale pregiudiziale e costituisce impulso all'esercizio di un potere officioso del giudice. Nel merito, tuttavia, l'ha respinta. Il ritiro è necessario quando un incidente processuale estingue il giudizio principale, facendo venir meno la rilevanza concreta della questione, oppure quando sopraggiunge un chiarimento definitivo della Corte tale da rendere applicabile l'eccezione Cilfit relativa a una disposizione già interpretata. Nel caso concreto non vi sono state rinunce, transazioni o altri eventi estintivi e le questioni sollevate non sono materialmente identiche a quelle decise nelle sentenze Electrabel e Secab. Il Collegio ha inoltre escluso che esista già una giurisprudenza consolidata della Corte capace di chiarire tutti i punti di diritto sottoposti, riguardanti nel loro complesso la compatibilità con il diritto dell'Unione, anteriore e successivo al regolamento n. 2022/1854, della specifica disciplina italiana sul tetto dei ricavi. Ha quindi disposto il mantenimento del rinvio pregiudiziale e la trasmissione dell'ordinanza alla Cancelleria della Corte di giustizia. Ha infine precisato che il secondo quesito contiene un errore materiale nell'incipit: esso deve essere letto come riferito all'ipotesi di risposta positiva al primo quesito, secondo quanto emerge dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione.

Norme richiamate

  • art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla l. 28 marzo 2022, n. 25

    Costituisce la base della disciplina nazionale che introduce un tetto sui ricavi nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, la cui compatibilità con il diritto dell'Unione è oggetto del rinvio pregiudiziale.

  • art. 5, paragrafi 3 e 4, direttiva (UE) 2019/944

    È oggetto del primo quesito pregiudiziale, relativo alla compatibilità con la direttiva di una misura nazionale di fissazione di un tetto sui ricavi all'ingrosso dell'energia elettrica.

  • artt. 6-8 regolamento (UE) n. 2022/1854

    Sono oggetto dei quesiti pregiudiziali relativi ai limiti ai ricavi di mercato e alle modalità di calcolo dei ricavi eccedenti.

  • art. 8, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 2022/1854

    È oggetto del secondo quesito pregiudiziale, concernente l'eventuale efficacia retroattiva della disposizione rispetto a misure nazionali già adottate.

  • art. 100, paragrafo 1, regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea

    Prevede la possibilità per il giudice nazionale di ritirare la domanda di pronuncia pregiudiziale.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato indirettamente attraverso la giurisprudenza sull'esercizio del potere officioso del giudice nazionale nell'ambito del rinvio pregiudiziale.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina della sospensione processuale richiamata dal Collegio.

  • art. 298, comma 1, c.p.c.

    Durante la sospensione del giudizio non possono essere compiuti atti del procedimento principale; tale limite non impedisce però atti relativi al procedimento incidentale pregiudiziale.

Massime di principio

  • Il giudice nazionale può ritirare una domanda di pronuncia pregiudiziale quando un incidente processuale abbia estinto il giudizio principale e abbia fatto venir meno la rilevanza concreta della questione, oppure quando una successiva pronuncia della Corte di giustizia abbia fornito un chiarimento interpretativo definitivo, tale che, se fosse intervenuto prima, il giudice di ultima istanza non sarebbe stato obbligato al rinvio ai sensi dell'eccezione Cilfit relativa a una disposizione già interpretata.
  • La richiesta di ritiro della domanda pregiudiziale proposta da una parte è ammissibile anche durante la sospensione del giudizio principale, perché attiene al procedimento incidentale pregiudiziale e costituisce impulso all'esercizio di un potere officioso del giudice, non un atto del procedimento sospeso.
  • Il ritiro del rinvio pregiudiziale non è giustificato dalla mera esistenza di pronunce della Corte di giustizia su fattispecie analoghe: occorrono la rigorosa identità materiale delle questioni oppure una giurisprudenza consolidata che abbia chiarito il punto di diritto rilevante per la controversia nazionale.
  • Quando le questioni sottoposte alla Corte riguardano, nel loro complesso, profili diversi della compatibilità di una disciplina nazionale con il diritto dell'Unione e le precedenti sentenze non li hanno risolti integralmente, il giudice nazionale di ultima istanza deve mantenere il rinvio pregiudiziale.
  • Il giudice nazionale può precisare e correggere un errore materiale contenuto nella formulazione di un quesito pregiudiziale quando la corretta interpretazione risulti chiaramente dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiRegolazione dell'energia (ARERA)Rinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazionePrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaSopravvenuta carenza di interesse

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