Cassazione Penale, Sentenza n. 37498/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per i reati di associazione mafiosa (capo 1) e estorsione aggravata dall'art. 416-bis (capo 2). Il ricorrente deduce insufficiente e contraddittoria motivazione sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari, lamenta genericità delle intercettazioni e del contributo probatorio (unicamente due conversazioni), assenza di data di inizio della presunta partecipazione all'associazione, precedenti assoluzioni nei procedimenti "Spiderman" e "Spiderman 2", mancata indicazione del ricorrente nelle dichiarazioni del collaboratore Porto Carmelo in altri processi, e contesta l'applicazione dell'aggravante mafiosa e la mancata valutazione dello stato di incensuratezza nonché la mancata considerazione di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse dato adeguata e non manifestamente illogica motivazione sulla gravita' indiziaria e sulle esigenze cautelari. Ha valorizzato le dichiarazioni del collaboratore Porto Carmelo (che individua il ricorrente come "Pippo il pazzo" e ne descrive ruoli e rapporti con i Sangani) e le corroborazioni investigative (dichiarazioni di Nunzio Urzì, intercettazioni e denunce degli estorti) che dimostrano l'attività di mediazione e la posizione organica del ricorrente nel gruppo. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis e ha confermato la sussistenza delle esigenze cautelari, richiamando la presunzione speciale di necessità della custodia in carcere per i reati indicati. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; dispone adempimenti di cancelleria ex art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata per l'aditamento del Tribunale (riesame) contro il provvedimento cautelare; indica la competenza del giudice del riesame a valutare la misura.
Riconosciuta come aggravante: il giudice ha inteso che le condotte contestate (estorsione) si inquadrano nel metodo mafioso e che il ricorrente ha agevolato l'associazione, giustificando l'applicazione dell'aggravante.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Rilevata la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (per i reati indicati), prevalente rispetto alla norma generale, tale da rendere fondata la scelta della custodia in carcere salvo prova contraria concreta.
Norma generale sulle esigenze cautelari richiamata e distinta rispetto alla presunzione speciale dell'art. 275(3); la Corte sottolinea che la speciale presunzione prevale sulla disciplina generale.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria a seguito della declaratoria di inammissibilità (notifiche ed eventuali comunicazioni alla Cassa delle ammende).
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro decisioni sul riesame delle misure cautelari è limitato: la Corte verifica solo l'adeguatezza e la coerenza della motivazione rispetto ai canoni logici e giuridici, non rivotando gli elementi di fatto.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se ritenute attendibili dal giudice di merito e corroborate da riscontri (intercettazioni, denunce, riscontri investigativi), possono costituire base valida per ritenere la partecipazione all'associazione mafiosa e per affermare gravita' indiziaria.
- Le intercettazioni sono valutazioni di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito: possono essere sindacate in Cassazione solo per manifesta illogicità, travisamento della prova o difformità decisiva tra contenuto reale e descrizione.
- Precedenti assoluzioni in procedimenti diversi non impediscono che emergano nuovi, successivi indizi tali da giustificare misure cautelari; è necessario mostrare atti concreti che smentiscano la presunzione di esigenze cautelari per ottenere misure meno afflittive.
- Per i reati riferibili alla criminalità organizzata, opera una presunzione relativa di necessita' della custodia in carcere (art. 275(3) c.p.p.); la difesa deve fornire elementi concreti e specifici per superare tale presunzione e proporre alternative proporzionate e realizzabili.
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