Cassazione Penale, Ordinanza n. 06659/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che entrambi i motivi erano non specifici e comunque diretti a sollecitare una rivalutazione del merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il delitto di minaccia aggravata dall'uso di un'arma, con pena di sei mesi di reclusione. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione ha rilevato che la censura si limitava a riproporre in modo sostanzialmente identico le doglianze già svolte in appello, senza una critica argomentata specifica alla decisione impugnata, e mirava in realtà a una nuova valutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha osservato che il giudice di primo grado aveva fondato il diniego sulla capacità a delinquere desunta dal certificato penale, mentre la doglianza in appello era già generica. Inoltre, i nuovi argomenti sul carattere occasionale del fatto e sulla sua lieve entità per la mancata costituzione di parte civile sono stati considerati inammissibili perché introduttivi di valutazioni di merito non scrutinabili in cassazione.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute quando il giudice di merito le esclude motivando sulla capacità a delinquere desunta dagli elementi di personalità e dai precedenti penali; la censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con tale motivazione.
In sede di legittimità non è consentita una mera riproposizione delle doglianze di merito né una richiesta di rivalutazione delle prove, salvo specifici travisamenti rilevanti e dedotti in modo puntuale.
Il ricorso fondato su motivi generici o meramente apparenti, perché privi di specificità e non idonei a confrontarsi con la decisione impugnata, è dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata: la mera ripetizione delle doglianze già formulate in appello non soddisfa il requisito di specificità.
- Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del compendio probatorio, né una lettura alternativa dei fatti, salvo che sia dedotto un puntuale travisamento della prova rilevante.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo se il ricorso si confronta con la concreta motivazione del giudice di merito; non sono sufficienti argomentazioni nuove introdotte per la prima volta in cassazione.
- Quando i motivi di impugnazione sono generici, apparenti o diretti a ottenere un riesame del merito, il ricorso è inammissibile e segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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