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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32454/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza di messa alla prova e la sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare si contesta che gli imputati siano stati ammessi alla prova senza che l'ordinanza e il programma avessero previsto prescrizioni concrete e specifiche volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato edilizio (es. demolizione delle opere abusive o sanatoria), così violando gli artt. 168-bis, 168-ter, 168-quater cod.pen. e l'art. 464-bis cod.proc.pen. (comma 4, lett. b). Si contesta altresì che il Tribunale abbia dichiarato l'esito positivo della messa alla prova senza verificare l'effettivo adempimento delle condotte riparatorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'ammissione alla messa alla prova per reati edilizi richiede l'indicazione e la verifica delle condotte finalizzate all'eliminazione delle conseguenze del reato (demolizione o sanatoria ove necessario) e che il positivo superamento della prova non può essere dichiarato senza tale verifica. In conseguenza, la Corte ha annullato l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova del 14/06/2021 e la sentenza del Tribunale di Cagliari nella parte che dichiarava estinti i reati per esito positivo della messa alla prova, disponendo il rinvio al Tribunale di Cagliari (diversa composizione) affinché applichi il principio di diritto evidenziato. La Corte ha inoltre chiarito che i reati non risultano estinti per prescrizione e ha indicato le nuove scadenze timbrate dalla sospensione del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 168-bis c.p.

    eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato

    La messa alla prova implica prescrizioni volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e tali prescrizioni sono pregiudiziali e autonome rispetto all'affidamento al servizio sociale; il loro adempimento è condizione per il positivo superamento della prova.

  • art. 464-bis c.p.p.

    comma 4, lett. b) ("gli altri impegni specifici che l'imputato assume, anche al fine di elidere od attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine.. le condotte riparatorie...")

    Il giudice, nel dichiarare l'esito della messa alla prova, deve valutare espressamente l'adempimento degli impegni specifici assunti dall'imputato, comprese le condotte riparatorie dirette a eliminare le conseguenze del reato; tale valutazione è obbligatoria.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Base normativa per il motivo di cassazione relativo alla violazione di legge e all'errata applicazione delle norme sulla messa alla prova e sulle verifiche istruttorie.

  • art. 168-ter e art. 168-quater c.p.

    Norme collegate al regime della messa alla prova e alle conseguenze procedurali del suo esito; richiamate in relazione alla corretta applicazione dell'istituto.

  • art. 159, comma 1 c.p.

    Norma sulla sospensione dei termini per la prescrizione; la Corte ha computato i giorni di sospensione intercorsi tra ordinanza di messa alla prova e udienza di definizione per determinare le nuove scadenze prescrizionali.

  • art. 464-quater c.p.p.

    Previsioni che incidono sul computo della sospensione dei termini per effetto della messa alla prova e delle udienze, utilizzate per calcolare le nuove date di prescrizione.

  • art. 339 c.p.p.

    Norma richiamata nella parte relativa al calcolo dei termini di prescrizione dei singoli capi d'imputazione (indicazione delle date in cui si estingueranno i reati).

Massime di principio

  • Per i reati edilizi l'ammissione alla messa alla prova è compatibile solo se il programma prevede, e il giudice controlla, misure concrete volte all'eliminazione delle conseguenze dell'abuso (es. demolizione o sanatoria).
  • La prescrizione del reato non si consegue automaticamente con la messa alla prova: occorre calcolare i termini tenendo conto delle sospensioni previste dalle norme (es. sospensione per la messa alla prova e altre cause), e la Corte può specificare nuove scadenze.
  • Il giudice che ammette alla messa alla prova deve inserire nel provvedimento prescrizioni specifiche e verificabili; il mancato inserimento o la mancata verifica del loro adempimento legittima il procuratore a proporre ricorso per cassazione.
  • Il positivo esito della messa alla prova non può essere dichiarato sulla base esclusiva di una relazione dell'UEPE: il giudice deve accertare espressamente il compimento delle condotte riparatorie richieste dall'ordinanza e previste dalla legge.
  • In presenza di opere abusive la possibilità di sanatoria (conformazione alla disciplina urbanistica) può sostituire la demolizione solo se effettivamente realizzabile; in mancanza va richiesta la rimozione dell'abuso come condizione per l'esito positivo della prova.

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