Cassazione Civile, Ordinanza n. 26211/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare promossa da un creditore procedente contro due condebitori esecutati, uno dei debitori ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. contro l'ordinanza di conversione del pignoramento. Lamentava che nel calcolo della somma da versare per la conversione fosse stato incluso anche il credito dell'agente della riscossione intervenuto per Euro 75.176,15, nonostante per quel debito fosse stata ottenuta la rateizzazione ex art. 19 d.P.R. n. 602/1973 e fosse stata pagata la prima rata. Sosteneva quindi che la rateizzazione e il pagamento della prima rata impedissero all'agente della riscossione di proseguire la coazione esecutiva anche nell'ambito della procedura ordinaria già pendente, e chiedeva l'esclusione di tale importo dall'ordinanza di conversione. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo, da un lato, che con l'opposizione agli atti esecutivi non si potessero contestare esistenza e ammontare del credito e, dall'altro, che l'art. 19 d.P.R. n. 602/1973 fosse applicabile solo alla procedura esattoriale e non alle esecuzioni immobiliari ordinarie. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 19 d.P.R. n. 602/1973.
La decisione
La Corte non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito perché ha rilevato d'ufficio una nullità del giudizio di merito per mancata integrazione del contraddittorio. Ha accertato che, nella opposizione, erano litisconsorti necessari sia l'altro condebitore esecutato sia il creditore procedente, soggetti entrambi pretermessi senza integrazione del contraddittorio. Ha quindi dichiarato la nullità del giudizio di unico grado, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, per la rinnovazione del giudizio a contraddittorio integro. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
indicato come base dell'opposizione agli atti esecutivi proposta contro l'ordinanza di conversione del pignoramento.
richiamato dal ricorrente come norma che, una volta concessa la rateizzazione e pagata la prima rata, precluderebbe la prosecuzione dell'azione esecutiva; la Corte non si pronuncia nel merito della sua applicabilità al caso concreto perché assorbita dalla nullità processuale.
utilizzato come base per la cassazione con rinvio al giudice di merito a seguito della rilevata nullità del giudizio.
richiamato insieme all'art. 383, comma 3, c.p.c. per la rimessione al giudice di merito in caso di contraddittorio non integro.
Massime di principio
- Nelle opposizioni esecutive il contraddittorio deve essere integro nei confronti di tutti i soggetti che, al momento della proposizione della domanda, sono controinteressati rispetto all'azione dell'opponente, inclusi il creditore procedente e i condebitori esecutati.
- La mancata citazione di un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione esecutiva determina nullità del giudizio e della sentenza, nullità rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in cassazione.
- Quando il giudizio di merito è definito senza integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, la Corte di cassazione deve cassare la sentenza e rinviare al giudice di merito affinché il processo sia rinnovato a contraddittorio pieno.
- In sede di opposizione agli atti esecutivi, il giudice di legittimità può assorbire l'esame dei motivi di merito quando riscontri una pregiudiziale nullità processuale che impedisce la decisione della controversia.
- rami
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26153/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26154/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26155/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26156/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26157/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26158/2022 del 06/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →