Cassazione Penale, Sentenza n. 36374/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 5 marzo 2026, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Torino del 17 luglio 2025, ha rideterminato la pena per tentata rapina aggravata dalla commissione da parte di più persone riunite in un anno, otto mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 360 di multa. Il difensore ha proposto quattro motivi. Primo: vizio di motivazione sulla qualificazione come tentata rapina impropria, sostenendo che le minacce e la violenza sarebbero intervenute dopo la restituzione della merce e sarebbero state dirette soltanto a proteggere la coimputata dall’addetto alla sicurezza, senza collegamento finalistico con il tentativo di sottrazione; ha inoltre richiamato asserite incongruenze nelle dichiarazioni della persona offesa e chiesto la riqualificazione in tentato furto. Secondo: vizio di motivazione sulla pena, ritenuta eccessiva; la difesa ha chiesto la massima riduzione per il tentativo, la valorizzazione della modestia del fatto e della personalità dell’imputato, l’esclusione della recidiva e il riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione o in prevalenza sulle aggravanti. Terzo: diniego dell’attenuante della lieve entità, sostenendo che il modesto valore della merce, anche alla luce della sentenza costituzionale n. 86 del 2024, ne imponesse il riconoscimento. Quarto: mancata applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva, assumendo che fosse possibile una prognosi favorevole e che dovessero essere considerati gli elementi difensivi e la disponibilità del padre a ospitare l’imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e quattro i motivi perché manifestamente infondati. Sul primo, ha ribadito che la tentata rapina impropria è configurabile quando, dopo atti idonei e non portati a compimento di sottrazione, seguano immediatamente violenza o minaccia finalizzate ad assicurare l’impunità; la restituzione della merce non esclude il reato se permane il collegamento logico-temporale e finalistico. Nel caso concreto la violenza e le minacce si verificarono quando l’addetto alla sicurezza impedì agli imputati di allontanarsi, e la Corte territoriale aveva logicamente ravvisato l’intento di agevolarne la fuga e assicurare l’impunità. Sul secondo, ha ritenuto adeguatamente motivata la pena: la pena-base era stata fissata al minimo edittale della fattispecie consumata, la diminuzione per il tentativo era stata applicata nella misura della metà, più favorevole rispetto al terzo applicato in primo grado, e l’aumento per la continuazione con l’evasione era stato ridotto a quindici giorni di reclusione ed euro 40 di multa; dopo la riduzione per il rito, la pena era stata fissata in un anno, otto mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 360 di multa. La richiesta della massima riduzione per il tentativo era stata respinta valorizzando i plurimi precedenti e la commissione del reato durante l’evasione. Anche il mantenimento della recidiva era stato motivato con precedenti condanne irrevocabili per furto e con la relazione qualificata tra quei precedenti e il nuovo reato della stessa indole. Sul terzo, il diniego dell’attenuante è stato ritenuto congruo perché fondato sulla valutazione complessiva delle modalità esecutive e della commissione del fatto durante l’evasione; il valore della merce è soltanto uno degli indici e non è decisivo isolatamente. Sul quarto, il diniego della detenzione domiciliare sostitutiva è stato giudicato motivato: il reato era stato commesso mentre l’imputato era agli arresti domiciliari e, dopo plurimi episodi di evasione, nel luglio 2025 la misura era stata aggravata con la custodia cautelare in carcere; tali circostanze impedivano una prognosi favorevole sull’osservanza delle prescrizioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Come chiarito dalle Sezioni Unite, il riferimento dell’art. 628, secondo comma, cod. pen. alla violenza o minaccia esercitata «immediatamente dopo la sottrazione» non implica che quest’ultima debba essere stata consumata, ma individua il necessario collegamento logico-temporale tra l’aggressione al patrimonio e quella alla persona, senza richiedere che il primo sia necessariamente giunto a consumazione.
La rapina impropria può configurarsi in forma tentata anche se la sottrazione non è stata consumata, purché la violenza o minaccia segua immediatamente gli atti diretti alla sottrazione e sia funzionalmente collegata a essi.
È configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri l’impunità.
La fattispecie tentata ricorre quando gli atti idonei diretti alla sottrazione, rimasti incompiuti per cause indipendenti dalla volontà dell’agente, siano seguiti da violenza o minaccia finalizzata ad assicurare l’impunità.
In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, l’esercizio della discrezionalità del giudice deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza che deve dare conto degli elementi sui quali esso si fonda (art. 132 cod. pen.); quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133 cod. pen., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio.
La determinazione della pena deve essere motivata in rapporto agli elementi concretamente valutati; l’onere motivazionale cresce quanto più la pena si allontana dal minimo edittale.
In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, l’esercizio della discrezionalità del giudice deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza che deve dare conto degli elementi sui quali esso si fonda (art. 132 cod. pen.); quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133 cod. pen., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio.
La pena va commisurata indicando i criteri oggettivi o soggettivi dell’art. 133 c.p. effettivamente ritenuti rilevanti; il generico richiamo a clausole di stile è sufficiente soltanto quando la pena non si discosti sensibilmente dai minimi edittali.
L’attenuante della lieve entità del fatto, di cui all’art. 311 cod. pen., estesa al delitto di rapina per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, richiede una valutazione complessiva della vicenda criminosa, da compiersi alla luce di tutti gli indici normativamente rilevanti, con la conseguenza che essa deve essere esclusa ogniqualvolta la minima offensività difetti anche soltanto in relazione alla natura e alle modalità dell’azione, ai mezzi impiegati, all’entità del danno o del pericolo arrecato, ovvero alle ulteriori circostanze che connotano il fatto concreto.
L’attenuante richiede una complessiva minima offensività del fatto, valutata considerando tutti gli indici pertinenti; non è sufficiente il solo modesto valore economico del bene se altri profili concreti escludono la lieve entità.
art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689
In tema di sostituzione di pene detentive brevi, ai fini della prognosi negativa di cui all'art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto della specifica pena sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull'adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono.
Il diniego di una pena sostitutiva richiede una motivazione che colleghi le circostanze ostative alla specifica misura e alla prevedibile inosservanza delle relative prescrizioni.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiarata l’inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in presenza dei profili di colpa valutati dalla Corte, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La tentata rapina impropria è configurabile anche quando la sottrazione non sia stata consumata, se a una condotta idonea e univocamente diretta alla sottrazione seguono immediatamente violenza o minaccia finalizzate ad assicurare l’impunità. La restituzione del bene non esclude di per sé la fattispecie quando resti accertato il collegamento temporale e funzionale tra l’aggressione patrimoniale e quella alla persona.
- La determinazione della pena deve essere sorretta da motivazione adeguata agli scostamenti dal minimo edittale, con specifica indicazione dei criteri oggettivi e soggettivi concretamente valorizzati; il giudice può considerare, tra gli elementi rilevanti, precedenti penali e commissione del reato durante l’evasione.
- La recidiva facoltativa richiede una valutazione concreta e motivata della significatività dei precedenti rispetto al nuovo reato; la mera esistenza formale di condanne non è sufficiente, mentre possono assumere rilievo la natura e l’omogeneità dei reati e la relazione tra precedenti e nuova condotta.
- L’attenuante della lieve entità richiede una valutazione complessiva del fatto e dei suoi indici di offensività. Il limitato valore economico del bene costituisce un parametro, ma non è da solo decisivo se modalità dell’azione o altre circostanze concrete sono incompatibili con una minima offensività.
- Il diniego di una pena detentiva sostitutiva deve spiegare in che modo gli elementi ostativi incidano sulla possibilità di adempiere le prescrizioni proprie della specifica misura. La commissione del reato durante gli arresti domiciliari e i successivi episodi di evasione possono fondare una prognosi negativa per la detenzione domiciliare sostitutiva.
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