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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03718/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società poi dichiarata fallita, di una cartella di pagamento relativa a IVA per l’anno d’imposta 2010. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello la CTR della Campania ha rigettato l’impugnazione ritenendo, da un lato, che il legale rappresentante della società fallita non fosse legittimato a proporre l’impugnazione in assenza di documentazione attestante un provvedimento del giudice delegato che autorizzasse il curatore a non impugnare e a comunicare la cartella; dall’altro, che la pretesa tributaria fosse comunque fondata perché l’atto presupposto di recupero del credito IVA risultava ritualmente notificato, con conseguente definitività dello stesso e impossibilità di contestare la successiva cartella per vizi non propri. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 43 l.f. e 16 d.P.R. n. 636/1972, nonché ultrapetizione, per avere la CTR dichiarato d’ufficio il difetto di legittimazione processuale senza che l’Agenzia avesse censurato la statuizione di primo grado che la riconosceva; (2) violazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l’atto prodromico non fosse l’avviso di recupero individuato dalla CTR, ma la comunicazione ex art. 36-bis, la cui notifica non era stata affrontata e non poteva ritenersi provata mediante estratto di ruolo, oltre alla dedotta mancanza di contraddittorio preventivo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR fosse incorsa in ultrapetizione perché aveva dichiarato il difetto di legittimazione processuale della società fallita pur in assenza di specifica censura sul punto da parte dell’Agenzia in appello. Tuttavia ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché non si confrontava con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, fondata sulla mancata impugnazione dell’avviso di recupero del credito IVA, ritualmente notificato e ormai definitivo. Nonostante l’errore processuale ravvisato sul primo motivo, la Corte ha concluso per il rigetto del ricorso, poiché la decisione di merito restava sorretta dall’autonoma e decisiva ragione della definitività dell’atto presupposto. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 l.f.

    viene richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla legittimazione processuale del fallito/curatore; la Corte non ne sviluppa un principio autonomo, limitandosi a rilevare l’ultrapetizione della CTR sul punto.

  • art. 16 d.P.R. n. 636/1972

    è invocato insieme all’art. 43 l.f. per contestare la declaratoria di difetto di legittimazione processuale.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    è richiamato dal ricorrente per sostenere che l’atto prodromico fosse la comunicazione ex art. 36-bis e che la sua notificazione non fosse stata accertata; la censura è dichiarata inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice di appello pronuncia su una questione non devoluta dalle parti e non rilevabile d’ufficio, come nel caso in cui dichiari il difetto di legittimazione processuale senza che tale statuizione sia stata specificamente censurata.
  • In cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè con la specifica ragione giuridica posta a fondamento della decisione.
  • Quando l’atto presupposto della cartella è stato ritualmente notificato e non è stato tempestivamente impugnato, esso diviene definitivo; di conseguenza, la cartella successiva non può essere contestata deducendo vizi attinenti al merito della pretesa ormai consolidata, ma solo vizi propri della cartella stessa.
  • La conoscenza legale dell’atto presupposto fa decorrere il termine per la sua impugnazione, con preclusione di successive contestazioni indirette attraverso l’impugnazione dell’atto consequenziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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