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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34827/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasceva da una pluralità di giudizi promossi da proprietari o comproprietari di lotti siti in un comprensorio residenziale, i quali avevano contestato atti e pretese del complesso residenziale assumendo, in sintesi, che non esistesse una comunione tra gli assegnatari dei lotti, e quindi che non vi fosse una gestione comune dei beni pertinenziali. La Corte d'appello, riformando il primo giudice, aveva invece riconosciuto l'esistenza di una comunione per i terreni destinati a verde pubblico e per gli impianti e i pozzi di pertinenza degli alloggi, ritenendo che la comunione sorgesse automaticamente con l'assegnazione dei lotti. Nel ricorso per cassazione venivano proposti sei motivi: i primi cinque censuravano, sotto profili sostanziali e processuali, l'accertamento della comunione e le conseguenze che ne erano state tratte; il sesto deduceva la formazione di plurimi giudicati esterni del Tribunale di Tivoli, a partire dalla sentenza n. 1493/2014 e da altre successive pronunce tra le stesse parti o comunque relative alla medesima vicenda, le quali avevano negato la comunione. I ricorrenti sostenevano che tali giudicati avessero efficacia preclusiva anche nel presente giudizio, ma il controricorrente contestava tale effetto osservando che le precedenti sentenze erano state rese nei confronti del complesso e non dei singoli comunisti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il sesto motivo di ricorso, relativo all'esistenza e alla rilevanza del giudicato esterno, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha affermato che le precedenti sentenze passate in giudicato, intervenute fra le parti sul medesimo rapporto sostanziale, impedivano una diversa valutazione nel presente processo circa l'insussistenza della contitolarità delle aree pertinenziali del complesso. Ha inoltre ribadito che il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in cassazione anche se formatosi successivamente alla sentenza impugnata o già risultante dagli atti. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    memoria depositata ai sensi dell'art. 372 c.p.c.

    consente il deposito in cassazione di documenti ulteriori, utilizzati qui per produrre altre sentenze rilevanti ai fini del giudicato esterno.

  • art. 2909 c.c.

    l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa

    il giudicato vincola le parti del processo e i loro eredi o aventi causa, ma non si estende ai terzi estranei al giudizio.

  • art. 404 c.p.c.

    ha previsto anche un rimedio specifico, l'opposizione di terzo

    è richiamato come strumento di tutela del terzo rimasto estraneo al giudizio che subisca gli effetti pregiudizievoli della sentenza.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno, come quello interno, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione quando emerga dagli atti del processo o anche se si sia formato dopo la sentenza impugnata.
  • Una sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa, precludendo una nuova valutazione del medesimo rapporto sostanziale in un successivo giudizio tra gli stessi soggetti.
  • L'efficacia del giudicato non è esclusa dal solo fatto che una precedente sentenza sia stata pronunciata nei confronti di un soggetto collettivo o rappresentativo, quando la parte che la invoca la deduce a proprio favore in relazione al medesimo rapporto giuridico già accertato.
  • Nel caso in cui su una questione sia già intervenuto giudicato incompatibile con la decisione impugnata, il ricorso va accolto sul relativo motivo e gli altri motivi restano assorbiti.
  • Quando la decisione impugnata contrasta con giudicati esterni dirimenti, la cassazione può avvenire senza rinvio, se non residuano questioni di merito da riesaminare.

Come è indicizzato

MaterieComunitàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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