Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31700/2026 del 21/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

I due imputati hanno proposto un ricorso comune contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 10 settembre 2025, contestando il giudizio di responsabilità per il reato previsto dall'art. 391-ter. La Corte di cassazione rileva che le censure sono meramente riproduttive di profili già esaminati e disattesi dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle doglianze, coerente con gli elementi acquisiti e priva di manifeste illogicità. Con riguardo a una delle ricorrenti, il ricorso contestava inoltre il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; tali doglianze sono state ritenute apodittiche e manifestamente infondate, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sintetica ma esaustiva, non illogica e adeguatamente confrontata con le deduzioni difensive. La Corte ha quindi ritenuto che i motivi non fossero consentiti in sede di legittimità e ha dichiarato il ricorso inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse dei due imputati. Ha escluso la possibilità di riesaminare in sede di legittimità le censure sul giudizio di responsabilità, poiché esse riproponevano questioni di merito già adeguatamente valutate dai giudici di merito e non evidenziavano vizi motivazionali rilevanti. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondate le doglianze relative al diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Dall'inammissibilità conseguono le pronunce previste dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 391-ter c.p.

    La disposizione individua il reato per il quale è stata affermata la responsabilità dei ricorrenti; il testo non espone ulteriori elementi interpretativi sulla fattispecie.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dalla norma.

Massime di principio

  • È inammissibile in sede di legittimità il ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, coerente con gli elementi acquisiti e immune da manifeste illogicità.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito della responsabilità quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione adeguata e non manifestamente illogica sulle deduzioni difensive.
  • La doglianza relativa al diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena è inammissibile quando sia formulata in termini apodittici e la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione, anche sintetica, ma esaustiva, non illogica e confrontata con le deduzioni difensive.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.