Cassazione Penale, Sentenza n. 34884/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva trattenuto una fotografia inviatagli dalla moglie. Ammendola sosteneva che la foto raffigurava la figlia in primo piano (scattata al matrimonio del fratello) e che la presenza di terze persone sullo sfondo era contestualizzata e innocua, quindi non vi erano elementi concreti per ritenere che la foto potesse veicolare messaggi cifrati riconducibili al sodalizio criminale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la motivazione del Tribunale di Sorveglianza era adeguata e non illogica: il trattenimento è giustificato dalla circostanza che nella fotografia sono ritratti, in secondo piano, soggetti sconosciuti in posizione ambigua e con il volto rivolto verso l'obiettivo, il cui atteggiamento poteva essere interpretato come tentativo di comunicare notizie riferibili al sodalizio criminale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il trattenimento deve essere motivato su elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare della mera evidenza apparente del contenuto; ha osservato inoltre che il ricorrente non ha specificamente dimostrato che le persone sullo sfondo fossero parenti o comunque giustificabili. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata nella sua funzione di consentire il trattenimento di corrispondenza/foto quando vi siano elementi concreti che rendano ragionevole il sospetto che il contenuto nasconda comunicazioni diverse da quelle apparenti (es. messaggi cifrati).
art. 606, comma 1, lett. tr) ed e), cod. proc. pen.
Richiamato quale parametro di censura per il motivo di ricorso in Cassazione (violazione di norme di diritto e vizio motivazionale: mancata, contraddittoria o illogica motivazione).
Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.
art. 41-bis Ord. pen. (contesto carcerario)
Richiamato a indicare il regime detentivo speciale del ricorrente (41-bis), che costituisce il contesto di maggiore cautela nel controllo delle comunicazioni e della corrispondenza.
Massime di principio
- Il trattenimento di corrispondenza o fotografie deve essere motivato su elementi concreti che suggeriscano che il contenuto possa celare comunicazioni diverse da quelle apparenti; la motivazione può essere sintetica ma non generica.
- La presenza di persone sullo sfondo di una foto, se ritratte in atteggiamenti o posizioni ambigue (volto rivolto all'obiettivo, postura significativa), può legittimare il sospetto di comunicazioni codificate e quindi il trattenimento.
- Spetta al destinatario/difensore fornire elementi specifici che consentano di superare il sospetto (es. indicazioni che le persone ritratte sono familiari con nomi/relazioni), altrimenti la valutazione del giudice di sorveglianza, se motivata, difficilmente sarà annullata in sede di legittimità.
- Nei procedimenti disciplinati dall'art. 18‑ter l'equilibrio tra tutela della riservatezza/del diritto di corrispondenza e esigenze di prevenzione/incolumità carceraria comporta che le decisioni possano fondarsi su valutazioni probabili basate su concreti indizi visivi o contestuali.
- In sede di cassazione il vizio di motivazione è valutato restrittivamente: il ricorrente deve dimostrare in modo specifico l'insussistenza degli elementi ritenuti dal giudice di merito.
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