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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04191/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condomino)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una delibera assembleare condominiale del 15 ottobre 2013, limitatamente ai punti 2 e 4 dell’ordine del giorno, relativi alla nuova regolamentazione dell’uso di spazi condominiali, con particolare riferimento alle aree parcheggio, e alla nomina dell’amministratore. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione perché proposta oltre il termine di trenta giorni previsto per le delibere annullabili. La corte d’appello aveva confermato, ritenendo che il delegato della condomina, pur essendosi allontanato prima della votazione, fosse comunque da considerare presente in quanto aveva potuto percepire dall’esterno l’esito della deliberazione, con conseguente decorrenza del termine dal giorno stesso dell’assemblea. Con il ricorso per cassazione la condomina ha dedotto, in sintesi, che: il termine per impugnare doveva decorrere dalla comunicazione del verbale, poiché il suo delegato andava considerato assente al momento della deliberazione; la delibera avrebbe avuto un contenuto eccedente le competenze dell’assemblea e dell’amministratore, con correlata necessità di autorizzazione a stare in giudizio; la delibera sarebbe stata nulla per violazione delle maggioranze; la nomina dell’amministratore non avrebbe raggiunto la maggioranza richiesta; la sentenza avrebbe omesso di considerare la mancata presenza del delegato al voto; e il verbale avrebbe attestato l’assenza al momento delle votazioni anche per altri punti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo secondo cui il condomino che si allontani dall’assemblea prima della votazione, con annotazione a verbale e senza partecipare alla votazione, deve essere considerato assente rispetto alla delibera sui punti cui non ha preso parte. Ne consegue che il termine di trenta giorni per impugnare una delibera annullabile non decorre dal giorno dell’assemblea, ma dalla comunicazione del verbale al condomino assente. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, affinché si uniformi al principio di diritto enunciato e rivaluti la tempestività dell’impugnazione; sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1137, comma 2, c.c.

    Il termine di trenta giorni per impugnare la delibera condominiale annullabile decorre, per il condomino assente, dalla comunicazione del verbale; non può decorrere dal giorno dell’assemblea quando il condomino, tramite il suo delegato, si sia allontanato prima della votazione e non abbia partecipato alla deliberazione.

  • art. 1136 c.c.

    La norma è richiamata per distinguere tra quorum costitutivi e deliberativi: l’allontanamento del condomino non incide sui primi, ma incide sui secondi relativamente ai punti dell’ordine del giorno cui non partecipa.

  • art. 342 c.p.c.

    È menzionato solo per escludere la pregiudiziale eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi.

  • art. 372 c.p.c.

    È richiamato per dichiarare irrilevante la produzione di una sopravvenuta sentenza d’appello invocata dalla ricorrente, poiché non coincidente per oggetto e parti con la controversia in esame.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte afferma l’ammissibilità del primo motivo, ritenendo rispettati i requisiti di specificità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per diversi motivi di violazione di legge, ma la Corte accoglie solo il primo motivo incentrato sull’erronea decorrenza del termine di impugnazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per la censura di nullità della sentenza per asserite violazioni processuali e di norme condominiali.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi, ma i relativi motivi restano assorbiti.

  • art. 1130 c.c.

    È evocato dalla ricorrente per sostenere che l’amministratore avrebbe agito oltre i limiti delle proprie funzioni; la censura non è esaminata nel merito perché assorbita.

  • art. 182 c.p.c.

    È evocato in relazione alla pretesa mancanza di autorizzazione dell’amministratore a costituirsi in giudizio; il motivo resta assorbito.

  • art. 1102 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla regolamentazione d’uso degli spazi comuni; motivo assorbito.

  • art. 1108 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente con riferimento alla regolamentazione d’uso degli spazi condominiali e alla maggioranza necessaria; motivo assorbito.

Massime di principio

  • Ai fini del termine di trenta giorni per l’impugnazione delle delibere condominiali annullabili, il condomino che abbandoni l’assemblea prima della votazione, con volontaria e verbale dichiarazione di non partecipare alla deliberazione, deve essere considerato assente rispetto ai punti sui quali non vota.
  • L’udibilità dall’esterno dell’esito della votazione non equivale a partecipazione alla deliberazione e non trasforma l’assenza in una presenza sostanziale o in una astensione.
  • L’allontanamento del condomino non incide sui quorum costitutivi, ma impedisce di computarlo nei quorum deliberativi relativi ai singoli punti dell’ordine del giorno cui non prende parte.
  • Per il condomino assente, il dies a quo del termine di impugnazione decorre dalla comunicazione del verbale e non dal giorno di adozione della delibera.
  • Una decisione successiva e riferita a un diverso oggetto e a parti solo parzialmente coincidenti non è idonea, di per sé, a travolgere gli effetti del giudicato formatosi sulla delibera qui impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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