Cassazione Penale, Ordinanza n. 11710/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata dalla Corte d'appello per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del procedimento e un altro reato oggetto di diverso procedimento, sostenendo quindi la riconducibilità dei fatti a un medesimo disegno criminoso. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché meramente riproduttiva di doglianze già adeguatamente esaminate e disattese dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della sentenza di condanna impugnata; il testo non specifica la condotta concreta, ma solo che si tratta di un reato in materia di stupefacenti.
Richiamato implicitamente dal motivo di ricorso sulla continuazione tra reati; la Corte non entra nel merito perché la censura è dichiarata inammissibile come ripetitiva di questioni già valutate nei gradi di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre in modo pedissequo censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza introdurre specifici profili di errore della decisione impugnata.
- La richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati deve essere sorretta da una critica effettiva e non meramente reiterativa rispetto alle valutazioni di merito; in mancanza, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, restano ferme la condanna di merito e le conseguenze accessorie previste per l'esito sfavorevole del giudizio di legittimità, inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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