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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25390/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (paziente)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio l'azienda sanitaria locale chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati da un inadeguato trattamento ricevuto presso un ospedale. Il Tribunale aveva accolto la domanda, liquidando il danno e condannando la convenuta anche ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. La Corte d'appello aveva poi respinto il gravame della struttura sanitaria. In Cassazione la struttura ha proposto un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. per avere la Corte territoriale confermato la condanna senza accertare la sussistenza di mala fede o colpa grave, che la ricorrente riteneva necessarie alla luce della giurisprudenza di legittimità. Ha inoltre contestato gli elementi valorizzati dalla Corte d'appello per ritenere integrata la responsabilità aggravata e ha sostenuto che la condanna non potesse reggere anche perché la domanda attorea non era stata accolta integralmente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente diretto contro la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., non superasse il preliminare vaglio di ammissibilità perché il ricorso era redatto mediante massicce trascrizioni integrali di atti e sentenze, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., che richiede un'esposizione sommaria dei fatti di causa. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il c.d. assemblaggio degli atti non soddisfa tale requisito e non può essere sanato mediante la lettura dei motivi o di altri atti del processo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e con attivazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La ricorrente sosteneva che per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. fosse necessario un accertamento di mala fede o colpa grave; la Corte non entra nel merito di tale censura perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto del requisito di cui all'art. 366 c.p.c.

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    esposizione sommaria dei fatti della causa

    Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti non è soddisfatto dalla pedissequa trascrizione integrale degli atti processuali; il ricorso deve offrire un riassunto sintetico e funzionale alla comprensione dei motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    È il parametro invocato per censurare la decisione sulla responsabilità aggravata, ma la censura resta assorbita dall'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002

    Costituisce il parametro del contributo unificato cui si collega, in caso di inammissibilità, l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Viene richiamato anche in relazione al precedente di legittimità indicato dalla ricorrente e alla condanna pronunciata nei gradi di merito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti di causa; la riproduzione integrale e massiva degli atti processuali integra un difetto strutturale dell'atto e ne comporta l'inammissibilità.
  • Il requisito di sinteticità di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non può essere eluso mediante un 'assemblaggio' di trascrizioni integrali di atti e sentenze, poiché ciò trasferisce impropriamente alla Corte il compito di selezionare i fatti rilevanti.
  • La mancanza o inadeguatezza dell'esposizione sommaria non è sanabile attraverso l'esame dei motivi di ricorso o di altri atti processuali, in ragione dell'autonomia del ricorso per cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, resta assorbito ogni ulteriore profilo di merito, compresa la censura relativa alla condanna per responsabilità aggravata.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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