Cassazione Penale, Sentenza n. 22631/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per diffamazione (art. 595 c.p.) relativa a una e-mail del 6 marzo 2015 inviata a più destinatari, compreso l'offeso. Deduce due motivi: (1) vizio di qualificazione giuridica, sostenendo che la fattispecie avrebbe dovuto ricondursi all'ingiuria (art. 594 c.p.) perché, secondo il ricorrente, l'indirizzo dal quale partì la mail era lo stesso usato per dialogare con le altre parti della causa civile e quindi l'offeso sarebbe stato 'presente' al momento della comunicazione; (2) vizio nella valutazione probatoria e violazione del principio della decisione oltre ogni ragionevole dubbio, per aver omesso di valorizzare la consulenza tecnica informatica che, a suo dire, non avrebbe escluso dubbi sulla paternità delle espressioni offensive.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo profilo conferma il principio secondo cui l'invio di una e-mail offensiva a più destinatari, anche se tra essi vi è l'offeso, integra il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) quando non sia dimostrata la contemporanea 'presenza' fisica o virtuale dell'offeso e degli spettatori (la 'presenza' richiede simultaneità di tempo e luogo o un equivalente tecnologico, es. videoconferenza). Nel caso concreto non risultano elementi probatori che attestino una riunione virtuale contestuale: la mail fu inviata e poi letta in tempi diversi. Sul secondo motivo la Corte osserva che la censura riguarda la valutazione del materiale probatorio (vizio di motivazione), che è inammissibile in cassazione per le sentenze di appello rese nei procedimenti originati dal giudice di pace, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis c.p.p. e dell'art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende; rifusione alla parte civile delle spese di rappresentanza e difesa liquidate in Euro 3.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Norma punente la diffamazione. La Corte interpreta che l'invio di comunicazioni scritte a più destinatari, lette in tempi diversi, rientra in questo reato quando non sia comprovata la contemporanea 'presenza' dell'offeso.
Norma sull'ingiuria; la Corte ricorda che la distinzione tra ingiuria e diffamazione dipende dalla 'presenza' dell'offeso: l'ingiuria richiede la presenza contestuale di offeso e spettatori (anche in modalità virtuale).
Norma sul valore probatorio degli atti; citata in relazione alle doglianze sulla valutazione della prova, ma la Corte nega che possa sorreggere il motivo di cassazione che impugna valutazioni di merito.
Norma inerente alla prova testimoniale e alla valutazione della prova; richiamata nell'ambito delle censure sulla valutazione probatoria ma senza effetto favorevole al ricorrente.
Norma procedurale sulla motivazione della sentenza; richiamata dal ricorrente nel contesto della presunta violazione del principio di certezza probatoria, ma la Corte la esamina nell'ottica dell'inammissibilità della censura di merito.
art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione avverso sentenze di appello pronunciate su processi originati dal giudice di pace; la Corte lo applica per escludere la rilevabilità in cassazione dei vizi di motivazione concernenti la valutazione delle prove.
art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000
Norma che integra il regime speciale di impugnabilità per i procedimenti del giudice di pace; la Corte la applica per confermare l'inammissibilità delle doglianze sulla valutazione di merito.
principio 'tempus regit actum' (giurisprudenza)
Principio utilizzato per determinare la disciplina applicabile alle impugnazioni: si guarda al momento di emissione del provvedimento impugnato per stabilire quale regime processuale applicare.
Massime di principio
- L'invio di una e-mail offensiva a più destinatari integra la diffamazione (art. 595 c.p.) quando non sia dimostrata la contemporanea 'presenza' dell'offeso e degli spettatori; il semplice fatto che l'offeso sia tra i destinatari non basta a trasformare l'ipotesi in ingiuria.
- La 'presenza' richiesta per qualificare il fatto come ingiuria presuppone simultaneità di tempo e luogo o un equivalente tecnologico (es. videoconferenza o altra riunione remota con partecipazione contestuale).
- Chi allega la sussistenza di una riunione virtuale contestuale ha l'onere di fornire elementi concreti e decisivi che comprovino tale simultaneità; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Le censure attinenti alla valutazione del materiale probatorio e alla motivazione di merito sono in molti casi inammissibili in cassazione, specialmente nei procedimenti originati dal giudice di pace, per effetto degli artt. 606, comma 2-bis c.p.p. e 39-bis d.lgs. n. 274/2000.
- Prima di proporre ricorso in cassazione è necessario valutare se le censure proposte investono questioni di diritto o solo la valutazione dei fatti; queste ultime possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni.
- In casi analoghi, per difendersi da una contestazione di diffamazione via e-mail è strategico acquisire e proporre subito prove concrete della contemporaneità della ricezione/lettura o della effettiva modalità di comunicazione (es. verbali di riunione telematica, registrazioni, log di piattaforme), nonché peritale informatica adeguata ma coordinata con altre prove.
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