Cassazione Penale, Sentenza n. 46830/2024 del 19/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha articolato due motivi: 1) carenza di motivazione sull'applicazione, in relazione ad entrambi i furti, della recidiva reiterata specifica; 2) carenza di motivazione e violazione dell'art. 61, n. 5, cod. pen. per il rigetto della richiesta di esclusione dell'aggravante della minorata difesa, lamentando che la Corte ha desunto la sussistenza dell'aggravante dal solo orario notturno senza valutare se effettivamente abbia ostacolato la difesa, anche alla luce dell'esistenza di impianti di videosorveglianza nei locali e della possibile loro connessione a centrali operative.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: né il giudice di primo grado né la Corte di appello hanno motivato sull'applicazione della recidiva, per cui la sentenza è affetta da nullità ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; la decisione impugnata è annullata limitatamente alla valutazione della recidiva e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo esame su quel punto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: in relazione al capo c) per carenza di interesse (l'aggravante non era stata neppure affermata in primo grado per quel capo) e in relazione al capo a) per genericità del motivo d'appello, non avendo il ricorrente confutato le specifiche ragioni del primo giudice secondo cui l'orario notturno aveva effettivamente consentito all'imputato di agire indisturbato (es. uso del taxi, assenza di persone) e che la videosorveglianza aveva solo consentito identificazione a posteriori. Per il resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha ravvisato la nullità della motivazione in relazione alla recidiva perché la questione non era stata adeguatamente trattata dai giudici di merito, con conseguente annullamento parziale e rinvio.
L'aggravante della minorata difesa può essere riconosciuta quando l'orario o le condizioni concrete hanno effettivamente ostacolato l'intervento della difesa pubblica o privata; nel caso il giudice di primo grado ha motivato che il notturno aveva permesso all'imputato di agire indisturbato (es. uso del taxi), giustificando l'applicazione dell'aggravante.
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio per cui l'inammissibilità del motivo di appello si riverbera sul corrispondente motivo di ricorso per cassazione: i motivi generici o non confrontati con le ragioni del giudice di merito sono inammissibili.
Massime di principio
- L'applicazione della recidiva richiede motivazione specifica: se il giudice di merito non espone le ragioni che giustificano la recidiva rispetto agli elementi del caso, la decisione è affetta da nullità e può essere annullata limitatamente a quel profilo.
- La mera indicazione dell'orario notturno non è automaticamente insufficiente a fondare l'aggravante della minorata difesa; tuttavia l'aggravante richiede una valutazione concreta che dimostri come le condizioni abbiano effettivamente ostacolato l'intervento di pubblica o privata difesa (es. assenza di persone, modalità di allontanamento agevolata).
- In sede di appello e di cassazione i motivi devono confrontarsi esplicitamente con le ragioni del giudice di merito: argomentazioni generiche o ipotesi non fondate sugli atti del processo sono inammissibili.
- La domanda di esclusione dell'aggravante per la presenza di sistemi di videosorveglianza impone di provare e documentare che tali impianti fossero effettivamente collegati a centrali operative in grado di intervenire rapidamente; una semplice ipotesi non basta.
- Il vizio di motivazione parziale può condurre a un annullamento limitato e a un rinvio per nuovo esame solo sulla questione specifica (non sempre all'intero giudizio), con conferma degli altri profili della sentenza se correttamente motivate.
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