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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17649/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 09/11/2023 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP nei confronti del ricorrente per i reati di usura ed estorsione, entrambi aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p. La difesa ha dedotto: (i) errata interpretazione e travisamento delle intercettazioni telefoniche, sostenendo che dai dialoghi emergerebbe invece che il ricorrente era vittima di usura o, comunque, non procacciatore di clienti per i Pullano; (ii) infondatezza della qualificazione aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., perchè il rapporto sarebbe personale e privo di logiche mafiose; (iii) carenza delle esigenze cautelari, in quanto l'ordinanza si sarebbe fondata sulla presunzione legale senza indicare indici fattuali concreti né occasioni prossime di reato.

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto infondate le censure: dal complesso delle intercettazioni e degli elementi fattuali il Tribunale aveva correttamente ricostruito il ruolo del ricorrente come procacciatore/intermediario per prestiti usurari, con percezione di un aggio e partecipazione alle intimidazioni finalizzate al recupero delle rate; la qualificazione aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. è stata ritenuta supportata dalla forza intimidatrice della famiglia Pullano e dall'incidenza ambientale delle condotte; le esigenze cautelari sono state considerate attuali e concrete in conseguenza della presunzione speciale prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; nessuna remissione in libertà e adempimenti ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Ritenuta sussistente come aggravante speciale perché il ricorrente procurava clienti per un'attività usuraria collegata alla famiglia Pullano, la quale esercitava una forza intimidatrice sul territorio; la circostanza rafforza le esigenze cautelari

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati ivi indicati; tale presunzione speciale prevale sulla regola generale dell'art. 274 c.p.p. salvo prova contraria

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle misure cautelari; richiamata per contrasto con la presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20

    art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20

    Richiamato in relazione al contraddittorio scritto nel procedimento di legittimità (modalità di trattazione del ricorso)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata al ricorrente

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prescrive gli adempimenti da compiere quando la Corte non dispone la rimessione in libertà dell'indagato; il provvedimento ordina i relativi adempimenti

  • Giurisprudenza di legittimità (principio sul concorso in estorsione)

    Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017 Benestare; Sez. 2, n. 6329 del 13/12/2023 Raduanu

    Richiamato il principio secondo cui per il concorso in estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire allo scopo del soggetto estorsore; l'intermediario risponde salvo che agisca esclusivamente per solidarietà o per perseguire l'interesse della vittima

Massime di principio

  • La mera affermazione di essere vittima di usura non è sufficiente a escludere la responsabilità se emergono elementi concreti (es. percezione di un aggio, partecipazione a intimidazioni, sollecitazione dei pagamenti).
  • L'intermediario che consapevolmente procaccia clienti o facilita prestiti illeciti può integrare il concorso in estorsione se il suo comportamento contribuisce allo scopo estorsivo, salvo prova che abbia agito per motivi di solidarietà o per interesse della vittima.
  • Le intercettazioni devono essere lette nel loro complesso; in sede di legittimità non è consentito un semplice diverso apprezzamento probatorio se il Tribunale ha fornito una motivazione congrua e logica.
  • La qualificazione aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. e la connessione con soggetti di 'ndrangheta rafforzano la presunzione di esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.; per superarla è necessaria una prova concreta e adeguata che le smentisca.
  • Le censure sulle esigenze cautelari richiedono l'allegazione di elementi specifici e concreti che dimostrino l'assenza di attualità e concretezza del pericolo; obiezioni generiche non sono di norma sufficienti a ottenere la revoca della custodia cautelare.

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