Cassazione Penale, Sentenza n. 42343/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere deducendo tre motivi principali: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla configurabilità del delitto di cui all'art. 416-bis c.p., contestando l'efficacia probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori (Oliverio e Zaffonte) e la presunta assenza di prova dell'esistenza della cosca "Corigliano-Comito"; (2) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla configurabilità dell'estorsione (art. 629 c.p.), lamentando che le intercettazioni non proverebbero un ruolo attivo o organizzativo del Comito nelle estorsioni e che egli sarebbe solo percettore di somme; (3) carenza di motivazione circa le esigenze cautelari, in particolare la prognosi di reiterazione del reato, lamentando che il giudice non avrebbe adeguatamente motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero inammissibili perché, nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari, è consentita solo la verifica dell'adeguatezza logica e giuridica della motivazione e non una rinnovata valutazione del merito probatorio; ha inoltre ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse fornito adeguata motivazione, richiamando dichiarazioni dei collaboratori e conversazioni intercettate che evidenziavano la partecipazione del Comito alle decisioni estorsive, la ripartizione dei profitti illeciti e la sua ricezione di quote (anche riprese da telecamere). Il terzo motivo è stato ritenuto generico e pertanto inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Valutata in chiave probatoria: la Corte richiede che il giudice del riesame dia ragioni logiche e giuridiche sulla sussistenza dei gravi indizi di partecipazione a associazione mafiosa; non è consentito al ricorrente un controllo di merito che riformuli la valutazione probatoria già compiuta dal giudice di merito
L'interpretazione riguarda la necessità di elementi concreti idonei a dimostrare il ruolo attivo nel reato estorsivo; la Corte ha ritenuto che intercettazioni e altri elementi potessero giustificare la valutazione di partecipazione alle estorsioni
art. 73 d.p.r. 390/90
Norma richiamata per contestare reati in materia di stupefacenti (citata nell'ambito dei capi di imputazione oggetto dell'ordinanza di custodia); la Corte non entra nel merito sostanziale di tali contestazioni nel presente giudizio cautelare
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamata la doppia presunzione di pericolosità prevista dalla norma: la Corte ha ritenuto corretta l'argomentazione del giudice di merito che ha fatto leva su tale presunzione unitamente alla gravità, continuità e reiterazione delle condotte e alla mancanza di segni di distacco dall'associazione
Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha pronunciato la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per gli adempimenti di registrazione della decisione; menzionata come misura di servizio a seguito della pronuncia
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari la Corte di Cassazione verifica l'adeguatezza logica e giuridica della motivazione del giudice di merito, ma non può sostituirsi a quest'ultimo in una rivalutazione del materiale probatorio.
- Attacchi generici alla sussistenza delle esigenze cautelari o alla motivazione senza specifiche e circostanziate censure sono di regola inammissibili.
- Dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se corroborate da elementi concreti (intercettazioni, riprese, riscontri), possono costituire grave indizio per la custodia cautelare; il ricorrente deve contestare specificamente la attendibilità o il rapporto probatorio di tali dichiarazioni per sperare in un esito diverso.
- La richiamata presunzione di pericolosità (art. 275 c.p.p.) può essere adeguatamente valorizzata dal giudice del riesame se sorretta da elementi concreti di continuità, gravità e reiterazione delle condotte e dalla mancanza di segni di dissociazione dall'associazione criminale.
- Per evitare l'inammissibilità in Cassazione, il ricorrente deve formulare censure precise, confrontandosi puntualmente con le argomentazioni del provvedimento impugnato e mostrando vizi logici o illegittimità giuridiche evidenti nella motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso per motivi manifestamente infondati può comportare la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42151/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42152/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42153/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42154/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42155/2023 del 17/10/2023
- Sentenza penale · 17 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42156/2023 del 17/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →