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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11745/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare in carcere nei confronti di Maiolo (reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Il Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile l'appello del Pubblico Ministero per difetto di interesse, ritenendo che il PM avesse contestato solo il mancato riconoscimento della gravità indiziaria e non avesse dedotto elementi sulle esigenze cautelari. Il Procuratore ha quindi proposto ricorso per cassazione sostenendo che, invece, nell'atto di appello aveva richiamato integralmente la richiesta cautelare e aveva trattato anche il tema delle esigenze cautelari, con riferimento alle specifiche posizioni e alla presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza del Tribunale e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui l'appello del Pubblico Ministero avverso il rigetto di una richiesta cautelare comporta un riesame completo da parte del tribunale della libertà: il giudice dell'appello deve verificare ex novo tutti i presupposti per l'adozione della misura (indizi, esigenze cautelari, adeguatezza e proporzionalità) e il PM, quando il provvedimento impugnato abbia escluso più presupposti, deve formulare censure specifiche e argomentate su ciascuno di essi. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'atto di appello del PM fosse sufficientemente completo e motivato, anche alla luce della presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p., sicché non era chiaro il difetto di interesse rilevato dal Tribunale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il Pubblico Ministero impugna il rigetto di una richiesta cautelare, il tribunale investito dell'appello deve riesaminare ex novo tutti i presupposti per l'adozione della misura (indizi, esigenze cautelari, adeguatezza e proporzionalità).
  • Se il provvedimento impugnato ha escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, l'appello del PM deve contenere censure specifiche e argomentate su entrambi i profili, altrimenti può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
  • Per i reati per i quali opera la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p., la contestazione della gravità indiziaria nell'appello può essere particolarmente rilevante e può giustificare l'interesse del PM a ottenere un nuovo esame, salvo che la presunzione sia stata concretamente superata.
  • L'atto di appello del PM dovrebbe richiamare e integrare la richiesta cautelare iniziale spiegando chiaramente l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari rispetto alle singole posizioni contestate.
  • Il tribunale della libertà, quando accoglie l'impugnazione del PM, deve adottare un'ordinanza impositiva completa nei termini dell'art. 292 c.p.p., motivando in modo analitico la misura rispetto ai criteri di concretezza, attualità, adeguatezza e proporzionalità.

Testo integrale

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