Cassazione Penale, Sentenza n. 37118/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha dedotto l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p., sostenendo che la permanenza dell'occupazione abusiva dell'immobile comunale era cessata il 5 giugno 2017, data del suo arresto per cumulo pene, e che, escluse le aggravanti della recidiva, il termine massimo di prescrizione era decorso prima della sentenza di secondo grado
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur osservando che, in linea di principio, è ammissibile dedurre in cassazione l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la richiesta si fonda su un accertamento di fatto (la cessazione della permanenza nell'immobile) non sottoposto né provato in sede di appello e non sindacabile in cassazione. Inoltre la Corte ha considerato che l'arresto del 5 giugno 2017 ha determinato solo un temporaneo allontanamento e non il rilascio dell'immobile al proprietario, necessario per far cessare la permanenza tipica del reato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
Consente di dedurre in cassazione la violazione di legge; la Corte ricorda che è possibile proporre motivo fondato sull'estinzione per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata (secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata)
La norma sulla prescrizione è stata applicata nella prospettiva che la prescrizione del reato connotato da permanenza (occupazione abusiva) decorre solo se la permanenza è effettivamente cessata con restituzione dell'immobile al proprietario; un mero temporaneo allontanamento (per arresto) non costituisce cessazione della permanenza
Norma che disciplina la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende per ricorso inammissibile; applicata dalla Corte a carico del ricorrente
Massima SU n. 12602 del 17/12/2015 (Rv. 266819)
Giurisprudenza della Corte che autorizza la ammissibilità del motivo di cassazione basato sull'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, anche se tale questione non era stata decisa dal giudice di merito
Massime di principio
- Per ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione è necessario che la cessazione del fatto reato sia provata nei gradi di merito: in cassazione non è possibile chiedere una rivalutazione dei fatti non contestati o non provati nei precedenti gradi
- Nei reati 'a permanenza' (es. occupazione abusiva) la prescrizione non decorre finché perdura la condotta: un temporaneo allontanamento dell'autore che non determini il rilascio e la restituzione del bene al proprietario non interrompe la permanenza
- È possibile dedurre in cassazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., l'intervenuta prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, ma la questione deve essere affrontabile senza richiedere nuovi accertamenti di fatto
- Chi propone ricorso senza fondamento processuale o senza aver valorizzato la questione nei gradi precedenti rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese nonché al versamento alla Cassa delle ammende
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