Cassazione Penale, Sentenza n. 3809/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso proposto dalla parte civile impugna l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Trento del 22/05/2024 nei confronti di Guy Verhofstadt per il reato previsto dall'art. 595 c.p. (diffamazione). L'imputazione si fondava su un post Twitter del 13/02/2020 con il testo: "via libera a processare Salvini per sequestro di persone nel caso dei migranti soccorsi dalla nave Gregoretti. Brava Italia! Giustizia deve essere fatta. Speriamo che lo stesso avvenga anche per la sua massiccia corruzione con tangenti petrolifere russe". Il Tribunale aveva assolto Verhofstadt ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p., ritenendo il fatto ricadente nell'immunità prevista dall'art. 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea (immunità per opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare europeo). Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale riconosciuto l'immunità nonostante, a suo avviso, mancassero i presupposti richiesti dall'art. 8 (in particolare il nesso funzionale tra le esternazioni extra moenia e le funzioni parlamentari e un rapporto temporale/di contenuto con atti intra moenia). Si eccepiva altresì che l'uso del termine "corruzione" fosse una accusa di fatto non riconducibile alla mera opinione protetta dall'immunità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la correttezza della motivazione del Tribunale di Trento secondo cui l'art. 8 del Protocollo n. 7 è norma speciale ed autonoma del diritto europeo che tutela l'insindacabilità delle opinioni dei membri del Parlamento europeo se queste presentano un nesso diretto ed evidente con l'esercizio delle funzioni parlamentari. La Corte ha condiviso il giudice di merito sul fatto che il Tribunale ha adeguatamente considerato il parere del Parlamento europeo (pur non vincolante), ha valutato il contesto politico e temporale delle dichiarazioni (esistenza di dichiarazioni anteriori e successive pertinenti) e ha correttamente operato la verifica concreta del nesso funzionale contenutistico e cronologico, tenendo conto dell'evoluzione dei canali di comunicazione (social network) e della portata funzionale dell'attività politica anche quando svolta "extra moenia". Ha inoltre ritenuto non decisiva per escludere l'immunità la gravità dell'accusa terminologica (uso del termine "corruzione"), atteso che la valutazione sulla riconducibilità all'esercizio della funzione parlamentare è di competenza del giudice nazionale. Conseguenza: confermata l'assoluzione dell'imputato per non punibilità per immunità.
Norme richiamate
art. 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea
"i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni"
norma speciale e autonoma del diritto europeo: l'immunità è volta a tutelare l'attività parlamentare e opera anche per dichiarazioni rese extra moenia se sussiste un nesso diretto ed evidente tra opinione espressa e funzioni parlamentari; la decisione del Parlamento europeo è un parere non vincolante ma rilevante per il giudice nazionale che deve comunque verificare concretamente i presupposti dell'immunità
norma penale che disciplina il reato di ingiuria/diffamazione; qui richiamata come fattispecie contestata (offesa alla reputazione)
art. 530, comma 1, cod. proc. pen.
previsione processuale che consente l'assoluzione quando il fatto non sussiste o l'imputato non è punibile; applicata dal Tribunale in ragione dell'immunità
art. 68, primo comma, Cost.
paragone con il sistema costituzionale nazionale: l'insindacabilità è intesa con criterio funzionale (non spaziale) e può ricomprendere dichiarazioni "extra moenia" quando presentano nesso funzionale con l'attività parlamentare
art. 3, comma 1, L. n. 140/2003
rilevato per chiarire che l'art. 68 Cost. si applica anche ad attività di divulgazione, critica e denuncia politica svolte fuori dal Parlamento, quindi sostenendo l'ampiezza funzionale dell'immunità
art. 9, comma 1, lett. a, Protocollo n. 7
citato per evidenziare la differenza tra immunità riferita a sessioni (rimando alle immunità nazionali) e l'autonomia dell'art. 8 che non rinvia al diritto nazionale
art. 4 TUE e art. 18 del Protocollo n. 7
richiamati nel contesto del principio di leale cooperazione: le decisioni/iniziative del Parlamento europeo vanno tenute in primaria considerazione, ma la valutazione dei presupposti dell'immunità resta compito del giudice nazionale
Giurisprudenza CGUE (es. sent. C-163/10 Patriciello; C-200/07 Marra) e giurisprudenza costituzionale e di legittimità ital.
usi interpretativi: la CGUE ha chiarito che le dichiarazioni extra moenia possono essere coperte dall'art.8 solo se sussiste nesso diretto ed evidente con le funzioni parlamentari; la decisione del Parlamento europeo è orientativa ma non vincolante; la Corte costituzionale italiana ha interpretato l'insindacabilità con criterio funzionale e ha riconosciuto l'ampliamento del concetto alla comunicazione politica moderna
Massime di principio
- L'immunità prevista dall'art. 8 del Protocollo n. 7 è di natura autonoma rispetto al diritto nazionale: spetta al giudice nazionale verificare concretamente se le dichiarazioni, anche se rese "extra moenia", presentino un nesso diretto ed evidente con l'esercizio delle funzioni parlamentari
- La valutazione del nesso funzionale richiede un'analisi combinata di contenuto, contesto e cronologia delle esternazioni: non è sufficiente un richiamo generico al "contesto politico", né è necessario che vi sia sempre un atto "intra moenia" antecedente identico sul piano del contenuto
- Le piattaforme di social network possono rientrare nelle modalità di comunicazione politica tutelate dall'immunità se l'account o la comunicazione è funzionalmente collegata all'attività parlamentare (es. account destinato alla comunicazione politica)
- La decisione del Parlamento europeo che ritiene sussistente l'immunità costituisce un parere rilevante ma non vincolante per il giudice nazionale, che deve svolgere la valutazione indipendente richiesta dal diritto europeo
- La gravità o il tono accusatorio di una affermazione (es. uso del termine "corruzione") non esclude automaticamente la possibilità di riconoscere l'immunità: ciò dipende dalla valutazione se l'affermazione rientri in una espressione politica funzionale all'incarico parlamentare o costituisca una fattuale e comprovabile accusa di reato
- In procedura, le istanze processuali (es. richiesta di trattazione orale) devono rispettare termini perentori stabiliti dal codice di procedura penale; il mancato rispetto può comportare rigetto della richiesta
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