Cassazione Penale, Sentenza n. 35764/2026 del 09/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Messina del 13/05/2026, che, accogliendo l’accordo delle parti, gli aveva applicato la pena di € 7.500,00 di pena pecuniaria e € 10.000,00 di ammenda per violazioni edilizie, urbanistiche e paesaggistiche, disponendo anche la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione del manufatto abusivo e al ripristino dei luoghi. Ha dedotto la violazione dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e del principio di correlazione tra richiesta e sentenza di patteggiamento: l’accordo, formulato dalla difesa il 13/04/2026 e accettato dal pubblico ministero il 15/04/2026, non comprendeva la sospensione condizionale né la relativa condizione, mentre il giudice aveva concesso d’ufficio il beneficio. La richiesta di pena prevedeva, tra l’altro, la conversione di 30 giorni di arresto in € 7.500,00 di pena pecuniaria, oltre a € 10.000,00 di ammenda.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sospensione condizionale non era compresa nell’accordo né risulta che la relativa questione fosse stata devoluta esplicitamente e specificamente da entrambe le parti al giudice. In un procedimento di patteggiamento il giudice non può modificare unilateralmente i termini del patto; inoltre, l’accordo deve estendersi agli eventuali obblighi connessi ex lege alla sospensione, qui costituiti dalla demolizione e dal ripristino dei luoghi. La sentenza è stata pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per l’ulteriore corso.
Norme richiamate
L’art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen., introdotto dalla l. 203/2017, consente il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, per motivi accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza.
La Corte esamina il ricorso entro i limiti di impugnabilità delle sentenze di patteggiamento e riconduce la censura alla contestazione della modifica dei termini dell’accordo, con concessione non pattuita della sospensione condizionale.
Come affermato da Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191, nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi "ex lege" alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata.
Nel patteggiamento, la sospensione condizionale e gli obblighi che vi sono connessi devono essere inclusi nell’accordo; se non lo sono, il giudice non può concedere il beneficio unilateralmente.
Nel caso in esame, il beneficio della sospensione condizionale della pena non era previsto nell’accordo e il Giudice l’ha disposto d’ufficio, peraltro subordinandolo ai sensi dell’art. 165 comma 1, cod.pen. alla demolizione e al ripristino dei luoghi.
La sospensione condizionale concessa d’ufficio, in assenza di previsione nell’accordo di patteggiamento, eccede i termini negoziali che il giudice deve rispettare.
Nel caso in esame, il beneficio della sospensione condizionale della pena non era previsto nell’accordo e il Giudice l’ha disposto d’ufficio, peraltro subordinandolo ai sensi dell’art. 165 comma 1, cod.pen. alla demolizione e al ripristino dei luoghi.
Gli obblighi di demolizione e ripristino imposti quale condizione del beneficio devono trovare fondamento nell’accordo delle parti e non possono essere aggiunti unilateralmente dal giudice nella sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Nel procedimento di patteggiamento il giudice non può modificare unilateralmente l’accordo: deve accettarlo integralmente oppure respingerlo.
- La sospensione condizionale può essere concessa nel patteggiamento soltanto se è parte dell’accordo oppure se la relativa questione è stata devoluta esplicitamente e specificamente da entrambe le parti alla valutazione discrezionale del giudice.
- Quando la sospensione condizionale è richiesta nell’accordo, questo deve comprendere anche gli obblighi ulteriori connessi ex lege alla concessione del beneficio e, ove previsto, la loro durata; in mancanza, la sospensione non può essere accordata.
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