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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35252/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Due contribuenti, anche quali legali rappresentanti della società da essi condotta, avevano impugnato avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito imponibile e i tributi dovuti per l’anno 2012. La CTP di Siracusa aveva rigettato i ricorsi, mentre la CTR Sicilia, in appello, aveva accolto le impugnazioni annullando gli avvisi. In Cassazione l’Agenzia delle Entrate ha proposto un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale, del d.lgs. n. 82/2005 come modificato, del regolamento UE n. 910/2014 e delle disposizioni successive, perché la CTR aveva ritenuto illegittima la sottoscrizione digitale degli avvisi di accertamento, estendendo erroneamente il divieto di utilizzo di strumenti informatici previsto per talune attività ispettive anche agli atti impositivi.

La decisione

La Corte ha preliminarmente respinto le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità sollevate dai contribuenti, ritenendo il ricorso sufficientemente autosufficiente e specifico, e non ostativa la mancata produzione del documento indicato dall’art. 369 c.p.c. Richiamando la propria giurisprudenza, ha poi affermato che, nel regime vigente ratione temporis, l’avviso di accertamento sottoscritto digitalmente non è nullo per difetto di sottoscrizione, poiché il divieto di utilizzo di strumenti informatici riguarda la sola attività di controllo fiscale e non si estende agli avvisi di accertamento e agli altri atti impositivi. Ne è conseguito l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per l’esame del merito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 23 CAD (d.lgs. n. 82/2005)

    Richiamato insieme all’art. 2 CAD per sostenere che la disciplina digitale non impedisce la sottoscrizione degli avvisi di accertamento con firma digitale.

  • art. 2 CAD (d.lgs. n. 82/2005)

    La Corte ne ha escluso un’interpretazione estensiva tale da vietare la firma digitale degli avvisi di accertamento; il limite agli strumenti informatici riguarda la sola attività di controllo fiscale.

  • d.lgs. n. 179/2016, art. 2, comma 1, lett. c)

    Citato quale norma modificativa del CAD rilevante nel quadro temporale considerato.

  • d.lgs. n. 217/2017, art. 2, lett. e), e comma 6-bis

    Richiamato per il regime normativo applicabile e per escludere che il divieto si estendesse agli atti impositivi.

  • regolamento UE n. 910/2014

    Richiamato come base normativa europea sulla firma elettronica nel contesto della validità della sottoscrizione digitale.

  • art. 369 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità, valorizzando il deposito del ricorso e l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio entro il termine previsto.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel periodo in cui è prevista la firma digitale degli atti dell’amministrazione finanziaria, l’avviso di accertamento non è nullo per il solo fatto di essere sottoscritto digitalmente, se la disciplina invocata limita espressamente il divieto alle attività di controllo fiscale e non agli atti impositivi.
  • L’interpretazione delle norme sul Codice dell’Amministrazione Digitale deve essere sistematica e non estensiva in malam partem: un divieto previsto per una specifica fase dell’azione amministrativa non può essere automaticamente applicato ad atti diversi, come gli avvisi di accertamento.
  • Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, il mancato deposito di un determinato atto non comporta automaticamente improcedibilità quando dagli atti depositati il contenuto della censura è comunque percepibile e quando l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio sia stata ritualmente formulata.
  • L’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza o genericità va respinta quando la questione di diritto è chiaramente ricostruibile dalla sentenza impugnata e la doglianza è formulata in modo specifico.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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