Cassazione Penale, Sentenza n. 5837/2022 del 18/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che confermava la responsabilità per ricettazione e respingeva l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova. Il difensore deduceva, in particolare, che la riqualificazione della condotta da riciclaggio a ricettazione imponeva la rivalutazione dell'istanza di messa alla prova alla luce della giurisprudenza e della sentenza della Corte costituzionale n. 131/2019; rilevava altresì vizi di motivazione sulla valutazione delle prove (identificazione di interlocutori, durata della permanenza nella carrozzeria, natura del mezzo) e contestava il rigetto dell'attenuante di cui all'art. 648 comma 2 c.p.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione della Corte d'Appello di Milano. Si è affermato che: (1) la richiesta di messa alla prova deve essere esaminata anche quando il giudice abbia celebrato il giudizio con rito abbreviato, se l'imputato aveva chiesto la riqualificazione della fattispecie e l'accesso al beneficio nei termini previsti; (2) la riqualificazione in ricettazione imponeva il riesame dell'istanza; (3) la ricettazione rientra tra i reati richiamati dall'art. 168-bis c.p. tramite il rinvio ai reati indicati nell'art. 550 comma 2 c.p.p.; pertanto il diniego alla messa alla prova era illegittimo e la decisione va riesaminata.
Norme richiamate
Estende la possibilità di messa alla prova anche ai reati richiamati dall'art. 550 comma 2 c.p.p.; la Corte ha ritenuto che tramite tale rinvio la ricettazione rientra tra i reati per cui la messa alla prova è concedibile
Elenca reati ai quali l'art. 168-bis c.p. opera il richiamo; la ricettazione è compresa in tale elenco, rendendola compatibile con la messa alla prova
Norma sull'attenuante della collaborazione con la giustizia; citata dalla difesa per ottenere il riconoscimento dell'attenuante, ma la Cassazione ha ritenuto assorbito il motivo principale e non ha deciso nel merito
Attribuisce al giudice la facoltà di riqualificare la condotta in sede di giudizio; la Corte osserva che tale riqualificazione, se compatibile con la messa alla prova e richiesta dall'imputato, comporta l'obbligo di riesame dell'istanza
Indica i termini per la presentazione della richiesta di sospensione con messa alla prova; la decisione richiede che l'imputato abbia chiesto il beneficio nei termini previsti
Corte costituzionale, sent. n. 131 del 2019
la giurisprudenza di legittimità ha, anzitutto, ripetutamente affermato che, in caso di richiesta di sospensione del processo con messa alla prova presentata dall'imputato entro i termini previsti dall'art. 464-bis cod. proc. pen., il giudice è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall'accusa ed eventualmente a modificarla, ove non la ritenga corretta, traendone le conseguenze sul piano della ricorrenza del beneficio in parola
La Corte costituzionale ha stabilito che quando il giudice assegna alla condotta una definizione giuridica compatibile con la messa alla prova il giudice deve esaminare l'istanza e, se necessario, modificare la qualificazione; tale principio è stato applicato dalla Cassazione nel caso concreto
D.L. n. 137 del 2020, art. 23 comma 8
Richiamato nel procedimento per la celebrazione con contraddittorio scritto (norma procedurale emergenziale); non incideva sulla sostanza della decisione di merito
Massime di principio
- La celebrazione del giudizio con rito abbreviato non preclude la valutazione favorevole di una richiesta di messa alla prova quando l'imputato abbia previamente chiesto la riqualificazione del fatto e la sospensione nei termini di legge
- Se il giudice, anche in sede di primo grado, riqualifica la condotta in una fattispecie compatibile con la messa alla prova, deve riesaminare l'istanza: il beneficio non può essere escluso automaticamente per la presenza del rito abbreviato
- La ricettazione rientra tra i reati che possono accedere alla messa alla prova tramite il rinvio contenuto nell'art. 168-bis c.p. all'art. 550 c.p.p.
- La richiesta di rito alternativo (es. giudizio abbreviato) può essere considerata formulata con riserva rispetto al gravame contro il diniego della messa alla prova; non implica per sé rinuncia a tale beneficio
- In casi analoghi il giudice d'appello a cui è impugnata una sentenza abbreviata può riconsiderare il diniego della messa alla prova; se il diniego risulta illegittimo la decisione va annullata e rinviata per nuovo esame
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5807/2022 del 18/02/2022
- Sentenza penale · 18 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5808/2022 del 18/02/2022
- Sentenza penale · 18 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5809/2022 del 18/02/2022
- Sentenza penale · 18 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5810/2022 del 18/02/2022
- Sentenza penale · 18 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5811/2022 del 18/02/2022
- Sentenza penale · 18 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5812/2022 del 18/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →