Cassazione Penale, Sentenza n. 14406/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tre motivi: 1) dedotta violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione delle questioni difensive relative alla possibile derubricazione da furto aggravato (art. 624-bis c.p.) a furto semplice, sostenendo che il garage non fosse pertinenza dell'abitazione per mancanza di contiguità spaziale; 2) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, censurando la riduzione della pena in misura minore rispetto alla massima estensione delle attenuanti riconosciute; 3) inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione per mancato avviso, dopo la lettura del dispositivo, circa la possibilità di chiedere la sostituzione della pena con sanzioni sostitutive (richiamando il novellato art. 53 L. 24/11/1981 n. 689 e l'art. 545-bis c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato l'assunto difensivo: la nozione di "privata dimora" e di "pertinenza" ai sensi dell'art. 624-bis c.p. comprende luoghi non necessariamente contigui fisicamente ma funzionalmente asserviti e destinati in modo durevole al servizio dell'abitazione; nel caso concreto il garage era ad uso esclusivo della persona offesa, inaccessibile senza consenso e posto a breve distanza (20-30 metri), pertanto configurabile come pertinenza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la riduzione non alla massima estensione alla luce della gravità della condotta, dell'intensità del dolo e dei plurimi precedenti; la Cassazione non ha sindacato tale valutazione. Il terzo motivo è inammissibile: l'obbligo di avviso sulla possibile sostituzione della pena sussiste solo se il giudice ritiene applicabile la sostituzione; l'omissione non invalida la sentenza quando sia implicita la valutazione di inapplicabilità e, in concreto, la difesa non aveva chiesto la sanzione sostitutiva né indicato i presupposti per ottenerla. Conclusione: ricorso rigettato; ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La nozione di "privata dimora" comprende anche luoghi che, pur non essendo abitazioni, presentano le medesime caratteristiche di riservatezza e inaccessibilità; la "pertinenza" può consistere in beni funzionalmente asserviti all'abitazione e destinati in modo durevole al suo servizio o ornamento, senza necessità di stretta contiguità fisica.
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena; la loro applicazione concreta rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
Definisce i criteri per l'individualizzazione della pena (circostanze da considerare); il giudice di merito deve motivare la scelta in rapporto a tali criteri, ma la graduazione resta valutazione discrezionale non sindacabile in Cassazione salvo vizio motivazionale o arbitrarietà.
art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede l'avviso riguardo alla possibilità di sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive; tale avviso deve essere dato solo quando il giudice, valutati i presupposti, ritiene possibile la sostituzione; l'omissione non determina automaticamente la nullità della sentenza se risulta che il giudice ha implicitamente escluso l'applicabilità della misura.
art. 53 L. 24 novembre 1981 n. 689 (novellato)
Norma relativa alle sanzioni sostitutive della pena detentiva; la sua applicazione richiede il rispetto delle condizioni sostanziali prescritte, che devono essere dimostrate o almeno argomentate dalla difesa quando si richiede la sostituzione.
Massime di principio
- Un garage può essere considerato pertinenza di un'abitazione anche se non contiguo fisicamente, quando è destinato in modo durevole al servizio dell'abitazione, è di uso esclusivo e l'accesso è precluso agli estranei.
- La derubricazione di un reato aggravato a semplice furto richiede, oltre all'enunciazione giuridica, l'indicazione di specifiche circostanze di fatto che giustifichino la diversa qualificazione; argomentazioni generiche sono insufficienti.
- La determinazione concreta della pena è prerogativa del giudice di merito: la Cassazione interviene solo per vizio di motivazione, arbitrarietà o travisamento dei fatti; una valutazione adeguatamente motivata sugli elementi rilevanti è insindacabile.
- L'avviso relativo alla possibilità di sostituzione della pena (art. 545-bis c.p.p.) è dovuto solo se il giudice ritiene la sostituzione concretamente percorribile; l'omissione non invalida la sentenza quando la motivazione mostra che i presupposti per la sostituzione sono assenti.
- In sede di impugnazione è importante che la difesa formuli espressamente richieste alternative (es. pena sostitutiva) e articoli fatti idonei a dimostrare i presupposti per ottenerle; censure generiche in Cassazione risultano spesso inammissibili.
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