Cassazione Civile, Ordinanza n. 00724/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia congiunta al giudizio di cassazione, dichiarando l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza pronunciare sulle spese e senza esaminare nel merito i motivi di ricorso. La decisione è stata adottata con ordinanza.
Esito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Una società aveva venduto a un'altra società cinquantacinque apparecchiature da gioco per un prezzo di 135.000 euro. Dopo l'insorgere di contestazioni sulle modalità di pagamento e, soprattutto, per il fermo tecnico e la successiva disabilitazione di tredici macchine da parte della concessionaria, l'acquirente aveva convenuto in giudizio il venditore chiedendo il rimborso delle spese sostenute per mettere in sicurezza le apparecchiature e il risarcimento del danno da perdita di incassi. Il venditore aveva resistito e formulato domanda riconvenzionale per il pagamento degli importi ancora dovuti. In primo grado le domande principali erano state respinte e la riconvenzionale accolta solo parzialmente; in appello la decisione era stata riformata, con condanna del venditore al pagamento di 85.000 euro. In cassazione il venditore ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1362, 1366 e 1491 c.c., sostenendo che il contratto prevedeva la vendita 'visto e piaciuto' senza garanzia per vizi, che l'acquirente conosceva di comprare beni usati e che, dunque, non poteva pretendere un sistema antifrode di ultima generazione; ha inoltre dedotto che la prova dell'inadempimento e della disattivazione delle macchine gravava sulla controparte. Con il secondo motivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., ha lamentato l'omesso esame di fatti decisivi relativi alla conformità del sistema antifrode, alla modifica unilaterale dell'apparecchiatura, alle dichiarazioni degli esercenti e alla loro iscrizione all'albo AAMS. Prima della decisione entrambe le parti hanno però depositato note congiunte dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinunciare al ricorso.
Norme richiamate
indicato quale parametro del primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei criteri di interpretazione contrattuale.
richiamato dal ricorrente per sostenere un'interpretazione del contratto conforme alla clausola 'visto e piaciuto'.
richiamato dal ricorrente quale criterio ermeneutico contrattuale.
invocato dal ricorrente per escludere la garanzia per vizi in presenza di conoscenza dei difetti o di clausola contraria.
indicato quale parametro del secondo motivo, fondato sull'omesso esame di fatti decisivi.
richiamato per la rinuncia al ricorso e la conseguente estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando entrambe le parti dichiarano di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio di cassazione e rinunciano al ricorso, il processo si estingue ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza necessità di pronuncia sul merito delle censure.
- In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte non esamina i motivi dedotti, né le questioni preliminari o di merito, limitandosi a dichiarare l'estinzione del giudizio.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione comporta che non vi sia statuizione sulle spese quando le parti abbiano concordemente chiesto la compensazione o comunque non residui una pronuncia sul punto.
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