Cassazione Penale, Sentenza n. 02181/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell\'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere. La difesa ha chiesto la rivalutazione della gravità indiziaria sulla base di sopravvenienze probatorie e decisioni favorevoli rese nei confronti di coindagati (in particolare l\'annullamento senza rinvio della Cassazione per il fratello Armando/"Giuseppe" Bonavita e ordinanze di accoglimento degli appelli cautelari per Barillari e Zungri) e delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia che avrebbero escluso il ruolo della ricorrente. La tesi difensiva è che tali elementi, temporaneamente successivi al "giudicato cautelare", possano erodere la sussistenza della gravità indiziaria e giustificare una nuova valutazione cautelare; si censura altresì carenza di motivazione del Tribunale del riesame rispetto a tali deduzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale del riesame non abbia adeguatamente motivato il proprio giudizio circa l\'inefficacia, nei confronti della ricorrente, delle pronunce favorevoli rese verso i coindagati. La Corte ha rilevato che alcune sopravvenienze (in particolare l\'annullamento senza rinvio in capo al fratello) sono successiva al giudicato cautelare e possono costituire fatto nuovo, e che il Tribunale del riesame si è limitato ad affermare l\'inicidenza non rilevando le ragioni per cui gli effetti favorevoli non sarebbero estensibili. Per carenza motivazionale l\'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro (art. 309, co.7 c.p.p.). Non è stata disposta la rimessione in libertà automatica; è stata ordinata la trasmissione della decisione al direttore dell\'istituto penitenziario ai sensi dell\'art. 94 disposizioni di attuazione c.p.p.
Norme richiamate
Rilevato come reato contestato (associazione mafiosa); la sentenza valuta l\'incidenza delle pronunce esterne sull\'accertamento cautelare di partecipazione all\'associazione di tipo mafioso.
Reato di estorsione contestato: la Corte prende in considerazione le pronunce favorevoli verso coindagati che avrebbero inciso sulla valutazione indiziaria relativa all\'estorsione.
Reato di trasferimento fraudolento di valori (intestazione fittizia) contestato con aggravante; il giudizio cautelare è stato ritenuto potenzialmente erodibile dalle pronunce favorevoli verso altri indagati.
Richiamato il principio secondo cui gli effetti favorevoli dell\'impugnazione possono estendersi ad altri soggetti solo se non fondati su motivi esclusivamente personali; la Corte richiede che il giudice di merito specifichi se le ragioni dell\'annullamento per i coindagati siano o meno riconducibili a motivi personali.
Norma che individua la competenza per il nuovo giudizio in materia cautelare; la Cassazione ha rinviato il giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro ai sensi di tale norma.
art. 94 disposizioni di attuazione del c.p.p.
Utilizzata per disporre la comunicazione della decisione al direttore dell\'istituto penitenziario affinché adotti gli adempimenti previsti (avviso all\'interessato sulla decisione), dato che l\'annullamento non comporta automaticamente la liberazione.
Massime di principio
- La pronuncia favorevole nei confronti di un coindagato può costituire "fatto nuovo" rispetto a un giudicato cautelare se è temporalmente successiva e quindi può giustificare la rivalutazione della gravità indiziaria nei confronti degli altri indagati.
- Gli effetti favorevoli di un\'impugnazione di misura rese a favore di un coindagato non si estendono automaticamente ad altri: il giudice deve verificare e motivare se le ragioni dell\'annullamento sono riconducibili a motivi personali o, al contrario, investono elementi comuni rilevanti anche per gli altri indagati.
- Il giudice che rigetta una richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve motivare specificamente perché le sopravvenienze probatorie non incidono sul precedente giudicato cautelare; la mancata specificazione costituisce vizio motivazionale rilevante e conduce all\'annullamento con rinvio.
- La preclusione derivante dal giudicato cautelare in materia cautelare ha portata limitata: riguarda lo stato degli atti e le questioni dedotte e decise nel procedimento di impugnazione, perciò possono essere introdotti elementi nuovi che non erano dedotti o non conosciuti al tempo della formazione del giudicato.
- Una memoria difensiva contenente nuove allegazioni o documenti sopravvenuti va presentata tempestivamente e il giudice deve valutarla: l\'omessa considerazione motivata di tali memorie può costituire motivo di cassazione.
- Anche se la Cassazione annulla l\'ordinanza cautelare e rinvia, non sempre segue la liberazione immediata: l\'esecuzione della misura e le comunicazioni all\'istituto penitenziario devono rispettare le disposizioni procedurali (art. 94 disp. att. c.p.p.).
- Per massimizzare la possibilità che un provvedimento favorevole verso un coindagato incida sulla posizione propria, la difesa deve evidenziare e documentare il nesso oggettivo fra le motivazioni dell\'annullamento e i profili rilevanti anche per l\'altra posizione (ruolo, contributo al reato, elementi probatori comuni).
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