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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36109/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

L’indagato ha impugnato l’ordinanza del 13 marzo 2026 del Tribunale di Cagliari, che aveva confermato il decreto del pubblico ministero del 16 febbraio 2026 di perquisizione e sequestro, emesso nell’ambito di indagini per il reato di cui all’art. 321 c.p. Il primo motivo denunciava violazione di legge e motivazione apparente, sostenendo che il decreto non descrivesse i fatti contestati e che il mero richiamo all’art. 321 c.p. fosse insufficiente; lamentava inoltre che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato la natura non pubblicistica della Fondazione Mont’e Prama e l’assenza, secondo la difesa, della qualifica di pubblico ufficiale in capo al socio accomandatario della società coinvolta. Il secondo motivo deduceva la violazione di proporzionalità e adeguatezza, per l’acquisizione indiscriminata di una grande quantità di dati informatici senza delimitazione delle informazioni ricercate, criteri di selezione e limiti temporali. Il terzo motivo lamentava l’omesso esame di memorie e documenti difensivi e l’esecuzione della perquisizione e del sequestro senza convalida giudiziale, nonostante la genericità dell’indicazione degli oggetti da ricercare.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo limitatamente al sequestro dei telefoni cellulari e dei computer: il decreto non specificava adeguatamente le informazioni ricercate e i criteri di selezione dei dati, né stabiliva i tempi della selezione e della restituzione dei dati non pertinenti, impedendo il controllo di proporzionalità anche nella fase esecutiva. Ha rigettato il primo motivo, poiché il decreto richiamava per relationem un’informativa di polizia giudiziaria dettagliata e conoscibile dalla difesa, idonea a precisare i fatti e gli elementi d’indagine; inoltre, l’ordinanza aveva esaminato la natura pubblicistica della Fondazione. L’accoglimento del secondo motivo ha assorbito pressoché integralmente il terzo; la mancata convalida non è stata ritenuta dirimente rispetto a beni comunque individuabili. La Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza e il decreto di sequestro e ha disposto la restituzione dei beni acquisiti, compresa la copia integrale dei dati estratti dai supporti informatici, poiché la sola restituzione dei dispositivi non elimina il pregiudizio derivante dalla disponibilità dei dati da parte dell’autorità. Il ricorso è stato rigettato nel resto.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.

    La disposizione estende al corruttore le pene previste per il pubblico ufficiale ma, letta insieme alle norme richiamate, contribuisce anche a definire la fattispecie applicabile al privato, individuandone la condotta nella dazione o promessa di denaro o altra utilità nell'ambito del patto corruttivo.

    La disposizione, pur estendendo al corruttore le pene previste per il pubblico ufficiale, concorre con le norme richiamate a individuare la condotta corruttiva del privato.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Il principio di proporzionalità, espressamente richiamato dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trova fondamento anche nell'art. 5, parr. 3 e 4, TUE, negli artt. 49, par. 3, e 52 CDFUE, nonché nella giurisprudenza della Corte EDU, che lo assume quale parametro di legittimità delle ingerenze nei diritti fondamentali.

    La proporzionalità è parametro di legittimità delle misure che incidono sui diritti fondamentali; la Corte ne applica i requisiti di idoneità, necessità e non eccedenza anche al sequestro probatorio.

  • art. 42 Cost.

    In forza degli artt. 42 Cost. e 1 Primo Protocollo addizionale CEDU, la misura deve assicurare un giusto equilibrio tra lo spossessamento del bene e le esigenze dell'accertamento ed essere sottoposta a un controllo effettivo di legalità, anche con riguardo alla sua durata.

    Il sequestro probatorio deve contemperare l’interesse all’accertamento con la tutela della proprietà, e la sua legittimità va controllata anche in relazione alla durata.

  • art. 1 Primo Protocollo addizionale CEDU

    In forza degli artt. 42 Cost. e 1 Primo Protocollo addizionale CEDU, la misura deve assicurare un giusto equilibrio tra lo spossessamento del bene e le esigenze dell'accertamento ed essere sottoposta a un controllo effettivo di legalità, anche con riguardo alla sua durata.

    Il sequestro deve mantenere un giusto equilibrio tra le esigenze probatorie e l’incidenza sul godimento del bene, con controllo effettivo anche sulla durata.

  • art. 8 CEDU

    I principi fin qui richiamati assumono specifico rilievo nei sequestri probatori aventi a oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, in ragione della particolare incidenza di tali misure sul diritto alla riservatezza tutelato dall'art. 8 CEDU, nonché sui diritti al rispetto della vita privata e familiare e alla protezione dei dati personali, garantiti dagli artt. 7 e 8 CDFUE.

    Il sequestro di dati informatici incide sulla riservatezza e deve quindi essere circoscritto e motivato in modo da consentire un controllo concreto di proporzionalità.

  • art. 7 CDFUE

    I principi fin qui richiamati assumono specifico rilievo nei sequestri probatori aventi a oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, in ragione della particolare incidenza di tali misure sul diritto alla riservatezza tutelato dall'art. 8 CEDU, nonché sui diritti al rispetto della vita privata e familiare e alla protezione dei dati personali, garantiti dagli artt. 7 e 8 CDFUE.

    La tutela della vita privata e familiare impone che l’acquisizione di dati informatici non sia indiscriminata e che il sacrificio dei diritti sia proporzionato alle finalità probatorie.

  • art. 8 CDFUE

    I principi fin qui richiamati assumono specifico rilievo nei sequestri probatori aventi a oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, in ragione della particolare incidenza di tali misure sul diritto alla riservatezza tutelato dall'art. 8 CEDU, nonché sui diritti al rispetto della vita privata e familiare e alla protezione dei dati personali, garantiti dagli artt. 7 e 8 CDFUE.

    La protezione dei dati personali richiede che il decreto individui le informazioni da ricercare o motivi l’acquisizione estesa, definisca criteri e tempi di selezione e preveda la restituzione dei dati non pertinenti.

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio è legittimo quando è funzionale alla ricerca della prova di un fatto già oggetto d’indagine e la misura è sorretta da elementi che giustificano ulteriori indagini; il riesame non deve anticipare il giudizio sulla fondatezza dell’accusa.
  • Il decreto di sequestro di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici deve indicare le ragioni che giustificano un’acquisizione estesa oppure le specifiche informazioni ricercate, i criteri di selezione dei dati, l’eventuale delimitazione temporale e i tempi entro cui selezionare e restituire i dati non pertinenti.
  • Un sequestro informatico privo di delimitazioni e criteri di selezione, o che lasci indeterminata la durata della disponibilità dei dati da parte dell’autorità, può violare il principio di proporzionalità ed è censurabile in sede di riesame.
  • La proporzionalità è fondamento e limite di legittimità del sequestro probatorio: la misura deve essere idonea e necessaria, non eccedere quanto strettamente indispensabile e deve essere rimodulata durante la sua durata alla luce delle sopravvenienze.
  • Il sequestro probatorio non può essere esplorativo: è diretto ad acquisire la prova di fatti già oggetto d’indagine, non a ricercare una notizia di reato.
  • Quando è annullato il sequestro di dati informatici, la restituzione deve riguardare non soltanto i supporti materiali, ma anche i dati estratti, poiché la permanenza della copia nella disponibilità dell’autorità mantiene l’incidenza sui diritti alla riservatezza e alla disponibilità esclusiva del patrimonio informativo.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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