Cassazione Penale, Sentenza n. 11081/2022 del 28/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha disposto la custodia cautelare in carcere, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza e all'adeguatezza della misura. Sostiene che l'associazione di cui è accusato aveva cessato l'attività al più tardi nel febbraio 2017 (ultimo reato), che è quindi venuta meno l'attualità del pericolo di reiterazione, e che dopo l'applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nell'ottobre 2020 aveva sempre rispettato le prescrizioni, sicché la custodia carceraria non sarebbe necessaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato la ricostruzione fattuale: custodia cautelare applicata il 20 settembre 2018, condanna con rito abbreviato il 10 giugno 2020 a 10 anni e 8 mesi per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, sostituzione con arresti domiciliari da parte del GUP il 14 ottobre 2020 e successivo ripristino della custodia carceraria da parte del Tribunale del riesame su richiesta del Pubblico Ministero. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della presunzione, ancorché relativa, di adeguatezza della custodia prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., e ha ritenuto che il GIP non avesse valorizzato ragioni idonee a escludere tale presunzione. Ha inoltre affermato che il "tempo silente" intercorso dalla commissione del reato non è un elemento decisivo ai fini della revoca o sostituzione della misura, per i quali rileva principalmente il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura stessa; il rispetto degli obblighi di una misura alternativa non è di per sé sufficiente a escludere le esigenze cautelari. Ha rilevato, infine, la posizione del ricorrente in contesti di criminalità organizzata e il suo ruolo direttivo, elementi che hanno inciso sulla decisione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che disciplina il reato contestato al ricorrente (illecita attività connessa a stupefacenti); la Corte ricorda la condanna pronunciata ai sensi di tale disposizione.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere rispetto alle esigenze cautelari; la Corte osserva che il giudice che sostituisce la misura deve motivare ragioni di esclusione della presunzione.
art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Indica il criterio di valutazione del "tempo silente" (decorso temporale dalla commissione del reato) ai fini dell'applicazione della misura cautelare; la Corte distingue però la sua rilevanza tra fase di applicazione e fase di revoca/sostituzione.
Richiamato per affermare che ai fini della revoca o sostituzione della misura il tempo rilevante è quello decorso dall'applicazione o esecuzione della misura e non il tempo intercorso dalla commissione del reato.
Norma applicata per l'onere delle spese in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte dispone che il ricorrente sostenga le spese del procedimento.
art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Citata per motivare l'entità e la misura del pagamento verso la Cassa delle Ammende in assenza di evidente colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza di cassazione (es. Cass. Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020; Cass. Sez. 5, n. 45843 del 14/06/2018)
Richiamate per il principio secondo cui il decorso del tempo di esecuzione della misura e la semplice osservanza degli obblighi non escludono automaticamente la persistenza delle esigenze cautelari; servono da supporto interpretativo alla decisione.
Massime di principio
- La custodia cautelare in carcere beneficia di una presunzione relativa di adeguatezza (art. 275, comma 3 c.p.p.); per sostituirla il giudice deve motivare specifiche ragioni che escludano tale presunzione.
- Il cosiddetto "tempo silente" (intervallo dalla commissione del reato) è rilevante soprattutto al momento dell'applicazione della misura; invece, per la revoca o sostituzione della misura conta soprattutto il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura stessa.
- La mera osservanza degli obblighi di una misura cautelare alternativa (es. arresti domiciliari con braccialetto) non è sufficiente, di per sé, a dimostrare che siano venute meno le esigenze cautelari.
- La presenza di un ruolo organizzativo e la vicinanza a contesti di criminalità organizzata costituiscono elementi forti che possono giustificare il mantenimento di misure più afflittive.
- Nel ricorso in cassazione o per inammissibilità, è necessario confrontarsi specificamente con i motivi e la motivazione dell'ordinanza impugnata: deduzioni generiche e non riferite al provvedimento possono determinare l'inammissibilità.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a pagamenti equitativi (Cassa delle Ammende) ai sensi della normativa e della giurisprudenza richiamata.
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