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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28937/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena (art.163 c.p.) e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (art.175 c.p.). Il ricorrente aveva richiesto espressamente tali benefici sia in primo grado sia in appello; la Corte territoriale non ha motivato la mancata concessione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha ritenuto che la Corte d'appello abbia omesso di motivare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione nonostante la richiesta specifica dell'imputato. In applicazione della giurisprudenza di legittimità, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente ai punti relativi a tali benefici e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio su quei profili. Restano impregiudicati gli altri punti della decisione di merito (condanna per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva con pena rideterminata in 2 anni di reclusione, estinzione per prescrizione del reato IVA, revoca della confisca, concessione delle circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza sull'aggravante).

Norme richiamate

  • art. 163 Codice Penale (sospensione condizionale della pena)

    Il beneficio è concedibile se ricorrono le condizioni di legge; se la richiesta è formulata in appello, la Corte d'appello ha il dovere di pronunciarsi e motivare l'accoglimento o il rigetto

  • art. 175 Codice Penale (non menzione della condanna)

    La richiesta di non menzione proposta in appello richiede una motivata valutazione del giudice di merito; l'omessa decisione può essere censurata in Cassazione e, se la decisione non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Cassazione può talvolta disporre direttamente il beneficio

  • artt. 62, 62-bis Codice Penale (attenuanti)

    artt. 62, 62-bis cod. pen.

    Rientrano fra i profili rilevanti ai fini del bilanciamento delle circostanze ai fini della concessione di benefici come la sospensione condizionale e la non menzione; la Corte di merito deve valutare e motivare il rapporto tra attenuanti e aggravanti

  • art. 164 Codice Penale (giudizio prognostico)

    La valutazione prognostica sulla non recidiva e sulla capacità di osservare la legge è una valutazione di merito che la Corte di Cassazione non può sostituire, salvo che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 597, comma 5, Codice di Procedura Penale

    art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiama i limiti dell'impugnazione e la necessità di specifiche deduzioni in appello per consentire la cassazione per omessa valutazione; la Cassazione può esaminare la mancata decisione su benefici specificamente richiesti in appello

  • Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018 (Salerno)

    Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376

    Principio secondo cui il mancato esercizio del potere-dovere di concedere la sospensione condizionale deve essere motivato dalla Corte d'appello; inoltre, la censura in Cassazione è ammissibile quando la richiesta sia stata effettivamente proposta in appello

  • Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021

    Sez. 5, n.14885 del 15/02/2021, Rv.281028

    Stabilisce che la Corte di Cassazione può, senza rinvio, disporre direttamente il beneficio della non menzione quando l'attribuzione del beneficio non richiede accertamenti di fatto ulteriori rispetto a quelli già compiuti dal giudice di merito

  • Altre pronunce di legittimità richiamate

    Sez.4, n.465 del 14/10/2021 (dep.2022), Rv.282562; Sez.6, n.22233 dell'11/03/2021, Rv.281519

    Ulteriori orientamenti che confermano l'obbligo motivazionale della Corte d'appello circa la mancata concessione dei benefici e il principio del rinvio quando la valutazione richiede accertamenti di merito

Massime di principio

  • Se il difensore chiede in appello la sospensione condizionale della pena o la non menzione, la Corte d'appello è obbligata a pronunciarsi espressamente e a motivare la decisione; l'omessa pronuncia è censurabile in Cassazione
  • La Suprema Corte non può sostituirsi alla Corte di merito nello svolgimento di valutazioni prognostiche o in accertamenti di fatto (art.164 c.p.); pertanto l'omessa decisione su benefici specificamente richiesti conduce normalmente all'annullamento con rinvio per nuovo giudizio
  • La Cassazione può, in casi particolari e solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidere direttamente la concessione del beneficio della non menzione; in tutte le altre situazioni è necessario il rinvio
  • Se la richiesta di benefici non è stata formulata nel merito (cioè non è stata chiesta in primo grado né in appello), il ricorso per cassazione relativo a tale mancata concessione è inammissibile
  • Nei giudizi di impugnazione è fondamentale che le richieste difensive siano formulate con specificità in modo da far emergere agli atti l'esigenza di una motivazione da parte del giudice di merito; la mancata formulazione o genericità possono precludere il sindacato di legittimità

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