Cassazione Penale, Sentenza n. 12491/2022 del 04/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso il sequestro preventivo per equivalente disposto nei confronti di Marcello Perfili in relazione ai reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 623, 627 comma 3 e 321 c.p.p.; artt. 640 quater e 322 ter c.p.; artt. 324 comma 7, 329 e 321 c.p.p.) perché il Tribunale aveva confermato il sequestro per equivalente sui beni personali senza aver previamente e concretamente verificato, neppure sommariamente, l'effettiva disponibilità patrimoniale delle società beneficiarie (e quindi l'impossibilità di eseguire il sequestro diretto sui patrimoni societari), e ciò anche nonostante lo stesso Tribunale avesse rilevato l'assenza di prove di incapienza delle società e l'assenza di elementi che le qualificassero come meri schermi
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che il Tribunale di Treviso non ha eseguito il necessario accertamento preventivo circa l'impossibilità, anche transitoria, di procedere al sequestro diretto sui patrimoni delle società beneficiarie, in palese violazione dei principi già richiamati nei precedenti annullamenti. Perciò ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento originario che disponeva il sequestro preventivo per equivalente, ha dichiarato la perdita di efficacia del sequestro e ha disposto la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto; ha inoltre ordinato l'immediata comunicazione al Procuratore Generale per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
Il requisito dell'impossibilità del sequestro diretto sul patrimonio dell'ente beneficiario deve essere previamente accertato e motivato prima di disporre il sequestro per equivalente sui beni personali; il giudice deve effettuare una verifica, anche sommaria, delle disponibilità patrimoniali delle società
Norma richiamata quale base del sequestro preventivo per equivalente; la Corte evidenzia che l'applicazione richiede il presupposto dell'impossibilità di ablazione diretta sui patrimoni societari
Norma processuale richiamata in relazione ai poteri di sequestro preventivo e alla necessità di adeguata motivazione del provvedimento cautelare
Richiamato con riguardo agli obblighi motivazionali del giudice quando dispone misure cautelari reali; impone completezza e verifica dei presupposti
Riferimento al reato contestato (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); contestualizza il profitto del reato oggetto di sequestro
art. 324, comma 7 e art. 329 c.p.p.
Richiami funzionali relativi alla disciplina del riesame e della motivazione nelle ordinanze impugnate; usati per censurare insufficiente istruttoria e motivazione del provvedimento di sequestro
Norma procedurale che disciplina la comunicazione al Procuratore Generale in caso di annullamento di provvedimenti cautelari: la cancelleria è incaricata di informare l'ufficio competente
Massime di principio
- Il sequestro preventivo per equivalente sui beni personali è ammissibile solo dopo una verifica preventiva, anche sommaria, che dimostri l'impossibilità di eseguire il sequestro diretto sui patrimoni societari che hanno tratto vantaggio dall'illecito
- Il giudice e il pubblico ministero devono motivare concretamente la scelta di attingere ai beni personali degli indagati: non sono sufficienti presunzioni astratte di incapienza o considerazioni generiche sulla presunta natura 'non operativa' delle società
- Se il provvedimento cautelare non contiene la necessaria verifica sulle disponibilità delle società (e quindi manca il presupposto per il sequestro per equivalente), la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio il provvedimento e disporre la restituzione dei beni sequestrati
- In situazioni analoghe è opportuno che la difesa richieda esplicitamente l'accertamento delle disponibilità patrimoniali delle società prima che sia disposto il sequestro sui beni personali; l'assenza di tale accertamento è un punto forte per impugnare il sequestro
- Il criterio operativo corretto è: primo, esecuzione del sequestro diretto sui beni delle società beneficiarie; solo in subordine, e dopo accertamento concreto di incapienza, il sequestro per equivalente sui soggetti fisici
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